Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale (TAR Calabria n. 1314 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice amministrativo non può decidere nel merito né procedere d’ufficio, ma deve limitarsi a prendere atto della dichiarazione e a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La regolazione delle spese di lite non segue automaticamente la pronuncia di improcedibilità, ma il criterio della soccombenza virtuale: esse sono poste a carico del ricorrente quando la posizione fatta valere risulti, alla stregua degli elementi acquisiti, verosimilmente infondata nel merito.

Il Fatto

La società ricorrente, a capo di un raggruppamento, ha impugnato davanti al TAR Calabria la comunicazione con cui la stazione appaltante l’ha esclusa da una procedura aperta di appalto integrato per la manutenzione straordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica. L’esclusione si fonda sul paragrafo 4 del disciplinare di gara, che vieta al medesimo progettista indicato di essere designato da due o più concorrenti, pena l’esclusione di entrambi.

La stazione appaltante ha ravvisato la presenza del medesimo professionista in due compagini concorrenti, quale mandante associato in una e progettista indicato nell’altra. Con l’ordinanza n. 65 del 5 febbraio 2026 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni juris. Nelle more, la ricorrente ha depositato memoria dichiarando il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la posizione della Regione Calabria, estranea alla procedura perché non riveste né il ruolo di stazione appaltante né quello di soggetto attuatore: ne consegue la declaratoria di difetto di legittimazione passiva.

Nel merito, il Tribunale prende atto della dichiarazione resa dalla difesa della ricorrente nella memoria del 21 maggio 2026. Secondo la giurisprudenza richiamata — Cons. Stato, sez. VI, 5 giugno 2023, n. 5503; sez. VII, 23 maggio 2023, n. 5159; sez. V, 15 febbraio 2023, n. 1599; sez. II, 4 gennaio 2023, n. 120 — in presenza di una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo conformarsi alla dichiarazione resa.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Sul piano delle spese, il Collegio applica il principio della soccombenza virtuale: la dichiarazione di improcedibilità non preclude al giudice di valutare la posizione sostanziale delle parti. Il Tribunale richiama i motivi già esposti in sede cautelare, dove aveva rilevato come la clausola che vieta la doppia indicazione del progettista risponda ai principi di segretezza dell’offerta, lealtà della competizione e indipendenza delle proposte tecniche; e come la presenza del medesimo professionista in due compagini configuri una fattispecie di gravità superiore alla mera doppia indicazione, perché il progettista associato assume la qualifica di operatore economico e partecipa alla strategia di gara del proprio raggruppamento.

Su questa base le spese sono poste a carico della ricorrente: euro 4.000,00 oltre accessori in favore della stazione appaltante appellata e euro 2.000,00 oltre accessori in favore della Regione Calabria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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