Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e soccombenza virtuale (TAR Veneto n. 507 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, informato al principio dispositivo, la parte conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Tale dichiarazione provoca la doverosa e obbligata presa d’atto del giudice, il quale non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ed è pertanto tenuto a dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza virtuale: ove gli atti impugnati risultino vincolati in base alla normativa vigente ratione temporis, la loro legittimità va valutata secondo tale parametro, con condanna del ricorrente alla refusione in favore dell’amministrazione resistente.

Il Fatto

Il contenzioso riguarda un intervento edilizio realizzato dal ricorrente su un immobile di sua proprietà nel Comune di Lazise in difformità dal titolo edilizio, per l’erronea impostazione della “quota zero” in fase di edificazione. Con il ricorso introduttivo il deducente ha impugnato gli atti inerenti il diniego di compatibilità paesaggistica; con i primi motivi aggiunti ha censurato l’ordinanza comunale di rimessa in pristino dello stato dei luoghi; con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha chiesto l’annullamento del diniego del permesso di costruire in sanatoria e del diniego del titolo paesaggistico in sanatoria.

Si sono costituiti il Comune di Lazise e la competente Soprintendenza. In pendenza di giudizio il ricorrente ha presentato nuova istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica e di rilascio del titolo edilizio ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 380/2001, introdotto dalla legge n. 105/2024. A fronte della positiva istruttoria e della trasmissione della pratica alla Soprintendenza per il parere di competenza, il ricorrente ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 19 febbraio 2026, ove le parti intervenute hanno concordemente dato atto della sopravvenuta improcedibilità del ricorso a termini dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. Il ricorrente ha chiesto l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, considerato l’inutile decorso del termine di novanta giorni per l’espressione del parere della Soprintendenza e la conseguente formazione del silenzio-assenso previsto dalla vigente normativa.

Nel corso della discussione è stato inoltre comunicato che è intervenuto il provvedimento comunale del 5 febbraio 2026, con il quale l’amministrazione ha dato atto dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di parere e, a fini di conclusione dell’iter, ha richiesto all’interessato il deposito di una perizia di stima per la quantificazione della sanzione pecuniaria.

Il Collegio dichiara quindi il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in omaggio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo. La parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, provocando la doverosa e obbligata presa d’atto del giudice, che non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ed è tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, come affermato da TAR Lazio, Roma, Sez. III, 22 dicembre 2025, n. 23488.

Quanto alle spese, il Collegio le pone a carico del ricorrente nei confronti del Comune resistente in ragione del principio di soccombenza virtuale. Le difformità realizzate in area soggetta a tutela paesaggistica, consistenti nella creazione di maggiori volumi emergenti dal territorio per la sopraelevazione della quota di pavimento, sono suscettibili di regolarizzazione solo sulla base delle disposizioni di legge intervenute in corso di giudizio. Il precedente rigetto di sanatoria edilizia e paesaggistica e i conseguenti atti sanzionatori impugnati risultano atti vincolati, adottati in ragione della normativa vigente ratione temporis.

Le spese sono invece compensate nei confronti dell’amministrazione statale, che non ha spiegato difese. Il Collegio liquida in favore del Comune la somma di 2.000,00 euro, oltre oneri di legge, ordinando che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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