Remissione di querela in appello e limiti del sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. V n. 31450 del 17.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La remissione di querela intervenuta dopo la sentenza di appello e prima della scadenza del termine per impugnare impone l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al reato estinto, salvo che risultino altri motivi di proscioglimento prevalenti ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione, salvo che si tratti di fattori di manifesta illogicità della motivazione. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri. La determinazione della pena, se immune da vizi logici, è sottratta al sindacato di legittimità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Trieste aveva confermato la sentenza del Tribunale che aveva condannato l’imputato alla pena di euro 200 di ammenda per il reato di cui all’art. 674 cod. pen. e alla pena di un mese e venti giorni di reclusione per il reato di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen., commesso in danno della persona offesa. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con plurimi motivi.

Con il primo motivo la difesa ha dedotto la sopravvenuta remissione di querela da parte della persona offesa, intervenuta dopo il deposito della sentenza d’appello, chiedendo la declaratoria di estinzione del reato di minaccia. Con il secondo motivo ha contestato la prova del reato contravvenzionale, sostenendo la presenza di altri possibili autori del lancio. Con il terzo ha censurato la mancata esclusione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è parzialmente fondato. La Corte ha accolto il primo motivo rilevando che la difesa ha provato l’intervenuta remissione di querela, debitamente accettata, dopo la sentenza di appello e prima della scadenza del termine per impugnare. Non sussistendo altri motivi di proscioglimento che possano prevalere, i giudici di legittimità hanno disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al reato sub 2), estinto per remissione di querela, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha ricordato che in cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma adozione di nuovi parametri di valutazione, salvo il caso di manifesta illogicità della motivazione, richiamando Sez. 6 n. 5465 del 2020 e Sez. 6 n. 47204 del 2015. Il giudice di appello aveva valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, che viveva nello stesso condominio al piano sottostante, la quale aveva riferito di avere visto cadere una busta di rifiuti proveniente dall’area soprastante, ove era posizionata l’abitazione dell’imputato, a seguito di rumori consistenti in una discussione.

Le doglianze difensive, volte a evidenziare la presenza di altri condomini, sono state ritenute fuori fuoco rispetto alle reali ragioni della decisione, collegate a circostanze specifiche riferite dalla persona offesa e interpretate secondo idonei criteri di inferenzialità logica. La motivazione è apparsa immune da vizi logici e coerente con il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, mentre le ragioni del ricorso sono risultate imprecise e apodittiche.

Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato. Quanto all’esclusione della recidiva, le censure sono risultate generiche e prive di interesse concreto e attuale in ragione dell’intervenuta estinzione del reato di minaccia, rispetto al quale era stata configurata. Sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale aveva motivato il rigetto sulle modalità della condotta, ritenuta espressiva di assoluto disprezzo verso i consociati e potenzialmente idonea a cagionare gravi lesioni, nonché sulla condotta successiva dell’imputato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice di merito non deve considerare tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi, citando Sez. 2 n. 23903 del 2020, Sez. 5 n. 43952 del 2017, Sez. 2 n. 3609 del 2011 e Sez. 6 n. 34364 del 2010. La determinazione della pena pecuniaria nel massimo edittale è stata ritenuta insindacabile, in quanto frutto di valutazione discrezionale immune da vizi logici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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