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Sequestro annullato dal riesame: in Cassazione il pm non può produrre prove raccolte dopo (Cass. pen. Sez. II n. 15096 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, è consentita, in ragione del rinvio all’art. 311, comma 4, cod. proc. pen. effettuato dal disposto dell’art. 325, comma 3, cod. proc. pen., la sola formulazione di motivi nuovi e non anche la produzione di “documenti nuovi”, sicché è inammissibile l’allegazione di prove formate dopo l’emissione del provvedimento oggetto d’impugnativa. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile la produzione di una informativa giudiziaria, formata successivamente alla decisione del tribunale del riesame, contenente dichiarazioni rese da soggetti informati sui fatti). (Rv. 289832-01)

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva disposto il sequestro preventivo, diretto e per equivalente, di circa 247.000 euro nei confronti della titolare di una ditta individuale agricola, indagata per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.) in danno dell’AGEA, per contributi comunitari percepiti negli anni 2019-2022 a fronte di attività di pascolo contestate come mai svolte. Il Tribunale del riesame di Catania aveva annullato il sequestro per difetto del fumus, osservando che le sanzioni amministrative e le denunce per pascolo non consentito in aree demaniali elevate a carico dell’indagata contrastavano con l’ipotesi di un’attività inesistente.

Il Procuratore europeo delegato ha proposto ricorso per violazione dell’art. 640-bis cod. pen., sostenendo che, secondo i decreti ministeriali di settore, il diritto ai contributi richiede almeno 60 giorni annui di pascolo e il “codice pascolo”, che identifica il luogo dell’attività anche a fini sanitari. Con successiva memoria ha trasmesso un’informativa di polizia giudiziaria del febbraio 2026, con allegate dichiarazioni di persone informate sui fatti. La difesa ha replicato che l’assenza del codice pascolo è punita solo con sanzione amministrativa.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione dichiara anzitutto inammissibile la memoria con l’informativa. Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti solo documenti che la parte non era in grado di esibire nei gradi precedenti, purché non costituiscano prova nuova e non richiedano un apprezzamento della loro efficacia nel contesto delle prove già valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, in tema di riesame di sequestro preventivo). L’argomento letterale è decisivo: gli artt. 585, comma 4, e 311, comma 4, cod. proc. pen. (quest’ultimo richiamato dall’art. 325, comma 3, per le misure reali) consentono “motivi nuovi”, non “documenti nuovi”, e l’art. 613 non riproduce la facoltà prevista dall’abrogato art. 533. La Cassazione non esamina gli atti, ma valuta la logicità della motivazione sugli elementi considerati nelle fasi cautelari. Nemmeno il travisamento della prova legittima la valutazione diretta di elementi nuovi; e tale vizio non è deducibile contro provvedimenti cautelari reali, impugnabili solo per violazione di legge.

Se sopravvengono nuovi elementi, il pubblico ministero deve rivolgere nuove richieste al giudice per le indagini preliminari; documenti sopravvenuti possono essere prodotti nel riesame o nell’appello cautelare, dove è ancora possibile il contraddittorio (Sez. 1, n. 11091 del 18/10/2022). La Corte riafferma quindi il principio: davanti alla Cassazione è esclusa la possibilità di dedurre e allegare nuove prove formate dopo l’emissione del provvedimento impugnato.

Nel merito, il ricorso è manifestamente infondato. Contiene un’esposizione di normative di diverso grado e considerazioni tipiche degli atti di polizia giudiziaria, che in un passaggio risulta indicata come autrice dello scritto, senza confutare gli argomenti del riesame. La sola omessa richiesta del codice pascolo, anche a volerla ritenere obbligatoria, non prova il fumus della truffa: occorreva dimostrare l’inesistenza dei bovini dichiarati o la falsa rappresentazione di altri elementi posti a base della domanda di contributo. Il Tribunale aveva invece correttamente osservato che le sanzioni e le denunce per pascolo in zone demaniali confliggono con la tesi dell’attività fittizia. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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