Bancarotta: prova dell’amministratore di fatto e onere della destinazione dei beni (Cass. pen. Sez. V n. 31458 del 17.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la qualifica di amministratore di fatto si accerta attraverso elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale della società. Non occorre l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma è necessaria la continuità dell’attività gestoria, salvo che il singolo atto compiuto sia di per sé di assoluta rilevanza per la vita dell’impresa. Il conferimento di una procura generale ad negotia, per l’epoca e per l’ampiezza dei poteri attribuiti, può essere indice sintomatico dell’amministrazione di fatto, ma non esime dall’individuare prove significative e concludenti circa lo svolgimento delle funzioni. La prova della distrazione dei beni è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della loro destinazione, non essendo sufficiente la generica asserzione di assorbimento nei costi gestionali.

Il Fatto

La sentenza impugnata è stata deliberata il 16 ottobre 2025 dalla Corte di appello di Venezia. Questa, riformando parzialmente la pronuncia del Tribunale di Padova, ha condannato il ricorrente per bancarotta fraudolenta patrimoniale quale amministratore di una società dichiarata fallita nel 2021. In secondo grado la pena base è stata ridotta al minimo edittale, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi: mancanza e contraddittorietà della motivazione sulla qualifica soggettiva di amministratore di fatto; carenza di motivazione sull’elemento oggettivo, con contestazione dell’utilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore e dell’assenza di indici di fraudolenza; difetto di motivazione sull’elemento soggettivo, con riferimento alla consapevolezza e volontà di sottrarre beni al patrimonio sociale.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara infondato il ricorso. Sul primo motivo richiama l’orientamento consolidato secondo cui la posizione di amministratore di fatto si desume da elementi sintomatici dell’inserimento organico con funzioni direttive, quali i rapporti con dipendenti, fornitori e clienti, o in qualunque settore gestionale dell’attività. Affinché l’estraneo sia qualificato tale non serve l’esercizio di tutti i poteri dell’organo di gestione, ma occorre continuità nell’apprezzabile attività gestoria, non episodica o occasionale.

La Corte ricorda che la prova della qualifica può trarsi anche dal conferimento di una procura generale ad negotia, quando per epoca e oggetto risulti sintomatica di un potere gestorio non occasionale, e che possono assumere valenza corroborativa le stesse condotte criminose, quali espressione di un potere decisionale assoluto proprio di chi domina le sorti della società. La ricostruzione del profilo resta valutazione di fatto, insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da congrua motivazione.

Nel caso concreto il Collegio ritiene che la sentenza impugnata abbia indicato prove significative: la struttura di piccole dimensioni della compagine, l’esercizio continuativo della carica di consigliere delegato senza limiti ai poteri gestori, lo sviluppo dell’iniziativa imprenditoriale mediante le conoscenze e i contatti dell’imputato nel settore dell’abbigliamento, la sua costante presenza e la conoscenza delle circostanze contestate, con spiegazioni inverosimili o smentite. I rilievi difensivi sulle deposizioni dei testi sono giudicati inconferenti, trattandosi di dati neutri.

Il secondo motivo è dichiarato inedito, per mancanza del corrispondente motivo di appello, e comunque generico. La Corte conferma la legittimità della testimonianza del curatore sulle dichiarazioni del fallito, non applicandosi l’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. né l’art. 220 disp. coord., e richiama la giurisprudenza costituzionale sul divieto dell’art. 62 cod. proc. pen. In ordine all’elemento oggettivo, ribadisce che la prova della distrazione è desumibile dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni, con apparente inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore.

Il terzo motivo è parimenti generico. La sentenza impugnata ha dato conto dell’elemento soggettivo alla luce delle spiegazioni inverosimili, delle dichiarazioni al curatore e dell’epoca delle condotte, poste in essere quando la società era vicina alla crisi conclamata. Al rigetto segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 1.844,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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