Nessun diritto automatico alla remunerazione Covid per erogatori privati non in acuzie (TAR Piemonte n. 922 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Regione che dia attuazione al decreto ministeriale 12 agosto 2021 riconoscendo l’incremento tariffario Covid ai soli ricoveri ospedalieri in acuzie non viola l’affidamento degli erogatori privati “Covid dedicati” quanto alla remunerazione della specifica funzione assistenziale per gli ulteriori setting assistenziali. Il contratto tipo regionale e il relativo addendum, nel rinviare alla futura disciplina statale, non attribuiscono alcun diritto automatico alla maggiorazione per le prestazioni non in acuzie, ma configurano la relativa erogazione come subordinata all’emanazione del decreto ministeriale e alla verifica degli equilibri di bilancio regionale. È legittima, pertanto, la scelta che esaurisce gli stanziamenti disponibili per le sole prestazioni Covid in acuzie, non risultando né illogica né contraddittoria la motivazione finanziaria posta a base del diniego.
Il Fatto
La società ricorrente, società mista a prevalente capitale pubblico autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria e accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato la determinazione dirigenziale regionale n. 2187 del 24.12.2021, con cui la Regione ha approvato i saldi di produzione 2020 e i riconoscimenti dovuti in applicazione della disciplina emergenziale Covid.
La ricorrente, qualificata “erogatore Covid dedicato”, ha contestato la scelta regionale di riconoscere gli importi aggiuntivi alle sole prestazioni Covid in acuzie, nulla stanziando per le prestazioni erogate in setting diversi. A fondamento della censura ha richiamato il contratto sottoscritto con l’azienda sanitaria e il relativo addendum, che le riservavano la remunerazione della specifica funzione assistenziale, nonché la violazione del legittimo affidamento e dei canoni di buona fede e correttezza di cui all’art. 1337 c.c. La Regione si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione all’azienda sanitaria e deducendo l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge l’eccezione preliminare di inammissibilità. Il Consiglio di Stato, Sezione V, con decisione n. 5182 del 13.06.2025, ha chiarito che la nozione sostanziale di controinteressato postula necessariamente un soggetto privato, escludendo che tale qualità possa essere rivestita da una pubblica amministrazione, titolare di un interesse solo indirettamente toccato dalla vicenda processuale. Poiché l’impugnativa mira a caducare la cornice regolatoria posta a monte delle eventuali obbligazioni ricadenti sulle aziende sanitarie, il contraddittorio è stato correttamente instaurato nei soli confronti della Regione.
Nel merito, la doglianza è infondata. L’art. 7 del contratto tipo regionale, riprodotto nell’accordo recepito dalla deliberazione commissariale dell’azienda sanitaria, non prevede alcun automatico riconoscimento di risorse aggiuntive a titolo di remunerazione della specifica funzione assistenziale, rinviando alla successiva regolamentazione statale. La stessa impostazione è confermata dall’addendum contrattuale, che richiama l’art. 7 dello schema di contratto 2020 e subordina la maggiorazione all’emanazione del decreto ministeriale attuativo dell’art. 4, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
Il decreto del Ministero della Salute 12.08.2021, in attuazione di tale disposizione, ha demandato alla disciplina attuativa l’individuazione degli incrementi tariffari per i soli posti letto di acuzie, consentendo alle Regioni unicamente di articolare l’incremento per classi di erogatori, riconoscendo importi inferiori a quelli di minore complessità, ma non di azzerare quanto già riconosciuto. La determinazione impugnata, in sintonia con la disciplina sovraordinata, ha riservato le risorse disponibili alla remunerazione delle prestazioni Covid in acuzie, esaurendo gli stanziamenti all’uopo previsti.
Neppure sussiste la lamentata lesione dell’affidamento: la Regione non aveva assunto alcun pregresso impegno in tal senso, risultando precisato in ogni sede che il meccanismo di maggiorazione tariffaria era subordinato all’emanazione del decreto ministeriale. La motivazione finanziaria, esplicitata nel provvedimento, non è illogica né contraddittoria, né si ravvisano le lacune istruttorie dedotte. Quanto al ristoro di cui all’art. 4, comma 5-bis, del D.L. n. 34 del 2020, esso non spettava, poiché la produzione è risultata superiore al 90% del budget assegnato.
Il ricorso è pertanto respinto perché infondato. Le spese di lite sono compensate in ragione della particolarità e complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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