Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Campania n. 2079 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità dell’impugnazione. In omaggio al principio dispositivo, il giudice amministrativo non può decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità. La caducazione dell’interesse alla pronuncia determina una carenza di interesse sopravvenuta che preclude l’esame delle censure, quale che ne sia la ragione, in assenza di repliche o diverse richieste della controparte. La natura della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari esercitata in un locale di un Comune campano, impugnava l’ordinanza con cui il Funzionario del Settore U.S.A.P. gli aveva ordinato di cessare l’attività, di chiudere il locale e aveva disposto la decadenza della S.C.I.A. presentata nel 2021. Il provvedimento si fondava sul certificato di inabitabilità emesso dall’Ufficio Tecnico, a sua volta basato sulla perizia tecnica del proprietario dell’immobile, dalla quale emergeva l’inidoneità degli interventi di ripristino eseguiti su un pilastro d’angolo dopo l’urto di un’autovettura contro il fabbricato.

Il ricorrente deduceva il travisamento dei fatti, la carenza di istruttoria e la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune resisteva sostenendo la doverosità dei provvedimenti a tutela della pubblica incolumità; intervenivano ad opponendum i proprietari dell’immobile. Respinta la domanda cautelare, all’udienza pubblica del 12 febbraio 2026 il ricorrente depositava dichiarazione di non avere più interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, con dichiarazione depositata il 10 febbraio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo dichiararsi l’improcedibilità del ricorso. In presenza di tale dichiarazione, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità dell’impugnazione.

La ragione è di sistema: in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, quali che siano le ragioni della dichiarazione, la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione comporta l’improcedibilità. Il giudice, in omaggio al principio dispositivo, non può decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità.

Il Collegio richiama sul punto un consolidato orientamento: Cons. Stato, sezione quarta, n. 3041 del 2004 e n. 2551 del 2004; TAR Campania, Napoli, sezione sesta, n. 3141 del 2013, n. 3542 del 2012, n. 2008 del 2012 e n. 564 del 2012, nonché sezione quarta, n. 22318 del 2010; TAR Lazio, Roma, sezione prima, n. 971 del 2011 e n. 33224 del 2010.

Conseguenza processuale è che il ricorso viene dichiarato improcedibile, senza alcun esame delle censure. La natura della decisione comporta la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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