Revoca nulla osta: obbligo comunicazione avvio e valutazione inserimento lavorativo (TAR Campania n. 4379 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di immigrazione, il procedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato deve svolgersi nel rispetto delle garanzie partecipative previste dalla legge, sicché l’Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente l’avvio del procedimento all’interessato, rendendogli conoscibili gli atti prodromici all’adozione del provvedimento. La violazione di tale obbligo procedimentale determina l’illegittimità della revoca, a prescindere dalla fondatezza nel merito della scelta espressa dall’Autorità. Nell’esercizio del potere di revoca, peraltro, l’Amministrazione è comunque tenuta a valutare l’effettivo inserimento sociale e lavorativo medio tempore maturato dallo straniero, considerando la durata del soggiorno in Italia, i legami familiari e la permanenza di rapporti lavorativi, non potendo irragionevolmente addossare all’interessato l’alea del decorso del tempo dovuto alla propria inerzia. Non rileva, in senso contrario, la circostanza che il rapporto di lavoro con il datore istante sia poi cessato, allorché lo straniero abbia documentato l’effettivo inizio dell’attività lavorativa e il successivo reperimento di altra occasione lavorativa.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, otteneva dalla Prefettura un nulla osta al lavoro subordinato, facendo ingresso nel territorio nazionale e venendo regolarmente assunto con contratto decorrente da settembre 2024. A causa dell’inerzia dell’Amministrazione nella convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, e sopravvenuta la cessazione del rapporto con il datore originario nonché l’inizio di una nuova attività con diverso datore, l’interessato sollecitava lo Sportello Unico per l’Immigrazione, apprendendo solo in tal modo che il procedimento era stato definito con un decreto di revoca del nulla osta adottato alcuni mesi prima. Il ricorrente impugnava il provvedimento dinanzi al TAR, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali e la mancata valorizzazione dell’attività lavorativa svolta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, valorizzando in via prioritaria la censura relativa alla lesione delle garanzie difensive procedimentali. Dagli atti non è emersa prova della effettiva notifica della comunicazione di avvio del procedimento di revoca all’indirizzo PEC dell’interessato. La mancata partecipazione, determinata dall’omesso invio degli atti immediatamente antecedenti all’adozione del provvedimento, ha impedito al ricorrente di interloquire con l’Amministrazione e di rappresentare l’effettività della posizione lavorativa nel frattempo maturata. Tale vulnus ha inciso sul processo decisionale, che avrebbe potuto assumere connotazioni di segno diverso.
La Corte ha inoltre rimarcato che la revoca del nulla osta impone all’Amministrazione di valutare l’inserimento sociale e lavorativo medio tempore maturato dallo straniero, ai fini del rilascio di un permesso ad altro titolo. Nel caso di specie, l’interessato aveva documentato l’effettivo inizio di un rapporto di lavoro nel corso del 2024 e il successivo reperimento di altra occasione lavorativa. L’Autorità, serbando un contegno inerte per diversi mesi, aveva irragionevolmente allocato in capo al ricorrente l’alea del decorso del tempo, omettendo di rendere conoscibili gli atti prodromici alla definizione del procedimento. Tali circostanze hanno indotto il Collegio ad accogliere il ricorso e ad annullare la determinazione gravata, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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