Parere positivo sulla costituzione di società in house con partecipazione indiretta (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 175 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, nell’esercizio della funzione di controllo attribuita dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 (Tusp) come novellato dalla legge n. 118/2022, rende parere sulla conformità dell’atto deliberativo con cui un’amministrazione assume per la prima volta la qualità di socio, anche in via indiretta attraverso una società intermedia in house. L’operazione di costituzione di una società in house per la gestione di un servizio pubblico locale a rete è scrutinata nei presupposti giuridici ed economici, con verifica dei vincoli tipologici e finalistici degli artt. 3 e 4 Tusp, dell’analitica motivazione sulla necessità e convenienza della scelta, della sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva e della compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato. Il parere positivo può essere accompagnato da precisazioni che, pur non inficiando la conformità, impongono all’ente obblighi di monitoraggio e di salvaguardia dell’equilibrio di bilancio.
Il Fatto
Un Comune, facente parte del Consiglio di bacino Verona Nord, trasmette alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti la deliberazione consiliare con cui ha disposto di partecipare alla costituzione di una società in house per la gestione integrata del servizio pubblico economico a rete dei rifiuti urbani. L’adesione avviene in via indiretta, per il tramite di una società in house già partecipata dall’ente, che partecipa alla nuova società in nome e per conto dei comuni soci.
L’operazione origina dal provvedimento dell’Assemblea del Consiglio di bacino che, ai sensi degli artt. 14 e 17 d.lgs. n. 201/2022, ha affidato il servizio alla costituenda società per quindici anni, previa sua costituzione. Il Comune partecipa al conferimento con una quota di competenza e subordina l’acquisizione alla modifica del patto parasociale, necessaria a riconoscere alla società intermedia il diritto di voto nel Comitato per il controllo analogo. Sollecitato dalla Sezione sull’avveramento di tale condizione, l’ente riferisce che la rettifica è in itinere e conferma la volontà di partecipare tramite la propria partecipata.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione della funzione di controllo introdotta dalla novella del 2022. Richiamando le Sezioni riunite, si ribadisce che l’autonomia contrattuale del soggetto pubblico attraverso il diritto societario si articola in due fasi: la prima pubblicistica, di determinazione della volontà di assumere la veste di socio; la seconda privatistica, di attuazione mediante gli strumenti societari. La funzione della Corte si colloca nel passaggio tra le due, per scrutinare i presupposti giuridici ed economici prima dell’attuazione.
Si conferma che l’art. 5, comma 3, Tusp delimita l’ambito oggettivo ai soli momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con la realtà societaria, assumendo la qualità di socio. La fattispecie rientra tra le ipotesi di scrutinio, poiché all’esito dell’operazione il Comune acquisisce la qualifica di socio indiretto nella nuova società.
Quanto ai requisiti, la Corte verifica il rispetto delle regole di competenza e contenuto motivazionale degli artt. 7 e 8 Tusp, la conformità ai vincoli tipologici dell’art. 3 Tusp e alle finalità dell’art. 4 Tusp, risultando integrata la stretta inerenza rispetto alle finalità istituzionali. Quanto alla sostenibilità finanziaria, si distingue il profilo oggettivo — affidabilità e attendibilità del business plan e del piano economico finanziario asseverato — dal profilo soggettivo, riferito alla situazione dell’ente. Sul punto si segnala che l’atto non contiene specifiche indicazioni sul rispetto dell’equilibrio di bilancio in chiave prospettica, residuando in capo all’ente il compito di monitorare l’evoluzione della società e di assicurare gli accantonamenti previsti dall’art. 3-bis, comma 1-bis, d.l. n. 138/2011.
Sul profilo della convenienza economica e dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il rinvio per relationem alla relazione di settore e al piano asseverato, con l’analisi di benchmark, è ritenuto sufficiente ad assolvere l’obbligo motivazionale. Quanto alla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, la deliberazione non risulta motivata; la Sezione formula pertanto specifica precisazione.
All’esito, la Corte rende parere positivo, allo stato degli atti, sulla conformità della deliberazione comunale, con le precisazioni ai paragrafi 3.3 e 3.5, disponendo la trasmissione all’ente e la pubblicazione sul sito istituzionale.
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Nota della Redazione
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