Pensione di inabilità e CTU nel giudizio pensionistico contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 113 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti la cognizione è piena e a giurisdizione esclusiva sul rapporto, non impugnatoria: il giudice conosce dell’an e del quantum della pensione, compresa la decorrenza, senza sindacare in via principale la legittimità degli atti. La consulenza tecnica d’ufficio non sostituisce l’onere probatorio della parte, ma costituisce strumento di valutazione tecnico-scientifica di dati già acquisiti al processo, attivabile quando gli elementi documentali forniti integrino il necessario nucleo indiziario. Il parere della Commissione medica di verifica ha natura endoprocedimentale e difetta di legittimazione passiva, esaurendosi il potere della Commissione con l’espressione del giudizio e restando il provvedimento finale nella competenza di altra amministrazione. Nel processo contabile la pluralità di depositi difensivi non autorizzati contrasta con il principio di esaustività delle difese.

Il Fatto

La ricorrente, in amministrazione di sostegno a tempo indeterminato, ha prestato servizio come operatore tecnico presso una struttura ospedaliera, maturando oltre trenta anni di anzianità contributiva. Ritenendosi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ha presentato istanza di pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, chiedendo il trattamento pari a quello spettante al compimento dei limiti di età.

La Commissione medica di verifica di Firenze, con verbale del 29.09.2022, aveva riconosciuto la sola inidoneità assoluta e permanente al servizio pubblico e a proficuo lavoro, ai sensi dell’art. 55-octies del d.lgs. n. 165/2001, con conseguente risoluzione del rapporto. Il diniego alla ripetizione del giudizio medico-legale ha indotto la ricorrente ad adire il giudice contabile per il riconoscimento della pensione nella misura invocata, con decorrenza dalla domanda.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico ha anzitutto ricostruito la natura del giudizio pensionistico contabile, escludendo che esso sia preordinato all’annullamento degli atti amministrativi. La cognizione è piena e a giurisdizione esclusiva sul rapporto, estesa a tutte le questioni relative all’an e al quantum, compresa la decorrenza, con esame della legittimità degli atti solo in via incidentale.

In via preliminare, la Corte ha dichiarato ammissibili le memorie di costituzione di INPS e MEF, depositate prima del limite dei dieci giorni dall’udienza. Ha invece ritenuto inammissibile la seconda memoria del MEF, non autorizzata, perchè il codice del processo contabile non prevede depositi ulteriori rispetto alle difese già svolte: una pluralità di depositi contrasta con il principio di esaustività delle difese di cui agli artt. 152 e 156, comma 3, del CGC, volto a garantire celerità e pieno contraddittorio.

Sempre in via preliminare, è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Commissione medica di verifica. Il suo parere ha natura endoprocedimentale e difetta di efficacia esterna, che è rimessa al solo provvedimento finale. La Commissione, espresso il giudizio medico-legale, esaurisce il proprio potere, e il provvedimento conclusivo resta nella sfera di altra amministrazione.

Nel merito, la domanda è stata accolta. Il giudice ha richiamato la consulenza tecnica d’ufficio, che non si sostituisce all’onere probatorio della parte, ma valuta sotto il profilo tecnico-scientifico i dati già acquisiti: i copiosi e concordanti elementi documentali forniti integravano il nucleo indiziario richiesto per legittimare la perizia. Questa ha individuato il vizio della valutazione della Commissione per difetto di esame qualitativo e quantitativo del deficit cognitivo, accertando l’inabilità assoluta e permanente anche nel settore privato sin dalla domanda amministrativa.

È stato così riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità, con decorrenza dal 17 ottobre 2022, data di cessazione del rapporto, condannando l’INPS all’adeguamento del trattamento, al pagamento degli arretrati, di interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il criterio delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2002. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la complessità tecnica delle valutazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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