Controllo finanziario su società olimpica e divieto di cumulo dei compensi (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 48 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle società a controllo pubblico la titolarità di un rapporto di lavoro con la società e, al tempo stesso, di un incarico negli organi di amministrazione non consente il cumulo tra il compenso dell’organo e quello derivante dal rapporto di lavoro. L’art. 11, comma 12, del d.lgs. n. 175 del 2016 impone il collocamento in aspettativa non retribuita del dipendente-amministratore, salvo rinuncia ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori. Ne consegue che al soggetto investito della carica di amministratore delegato non spetta il compenso riconosciuto per le funzioni di direttore generale, con obbligo di recupero degli importi percepiti. La successiva norma che riserva all’amministratore delegato l’incarico di direttore generale non innova la disciplina retributiva, limitandosi a individuare il titolare delle funzioni. La Sezione del controllo sugli enti riferisce al Parlamento il risultato del controllo sulla gestione finanziaria, segnalando gli scostamenti rispetto ai parametri normativi.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, ha esaminato per la prima volta la gestione finanziaria relativa all’esercizio 2023 della società a partecipazione pubblica costituita per la realizzazione delle opere connesse ai Giochi olimpici e paralimpici invernali, sottoposta al controllo ai sensi dell’art. 12 della legge n. 259 del 1958. La società opera come centrale di committenza e stazione appaltante, con remunerazione parametrata al 3 per cento dell’importo dei lavori e delle forniture per le opere di cui è soggetto attuatore e all’1 per cento per le attività di monitoraggio.
Nel corso dell’istruttoria è emerso che l’amministratore delegato percepiva, oltre al compenso per la carica gestoria, un ulteriore emolumento per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale. La questione sottoposta all’esame della Sezione riguarda la compatibilità di tale cumulo con il limite retributivo previsto per le società a controllo pubblico.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175 del 2016, che fissa il limite del trattamento economico annuo omnicomprensivo degli amministratori, dei titolari degli organi di controllo, dei dirigenti e dei dipendenti delle controllate pubbliche. Rileva che il decreto ministeriale previsto per l’articolazione in fasce non risulta adottato e che il d.m. n. 166 del 2013 non è applicabile, trattandosi di società non controllata dal Mef.
Il nodo centrale è il cumulo tra il compenso dell’organo di amministrazione e la remunerazione del rapporto di lavoro instaurato con la società. La Corte richiama l’art. 11, comma 12, del t.u.s.p., a mente del quale coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione sono collocati in aspettativa non retribuita, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.
Da tale disciplina deriva che all’amministratore delegato non spettava il compenso percepito nella qualità di direttore generale. La Sezione afferma che tutti i relativi importi percepiti vanno recuperati. Il modus procedendi seguito dalla società presupponeva una cumulabilità non consentita dal dettato normativo.
Quanto alla norma sopravvenuta che ha previsto il conferimento dell’incarico di direttore generale all’amministratore delegato, la Corte ne esclude effetti innovativi: la disposizione non introduce alcuna regola in materia di remunerazione e si limita a individuare il soggetto titolare delle funzioni. La Sezione segnala inoltre il ritardo delle opere infrastrutturali di legacy e l’elevato importo delle ferie e permessi non goduti, valorizzato in misura non adeguata rispetto alla disciplina dell’art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003.
Con riguardo ai rapporti di lavoro dirigenziali cessati, la Corte osserva che l’incentivo all’esodo riconosciuto non si conforma alle indicazioni della circolare Inps richiamata, riferendosi a fattispecie di cessazione diverse da quella del contratto a tempo determinato. Il bilancio si chiude con un utile di esercizio in incremento, interamente destinato a riserva legale.
Nota della Redazione
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