Rendiconti di contabilità speciale non discaricabili per carenze documentali (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 8 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei funzionari delegati si esercita sulla base di parametri di regolarità contabile e finanziaria e non si esaurisce nella verifica dell’avvenuta trasmissione dei frontespizi. Qualora il funzionario delegato non fornisca riscontro alle osservazioni dell’ufficio di controllo, o le controdeduzioni non siano idonee a superare i rilievi, i rendiconti non sono discaricati e vengono restituiti al responsabile. La mancata presentazione del rendiconto nel termine, le carenze documentali non sanate e l’inserimento di spese non eleggibili integrano violazione degli art. 14, commi 1 e 6, d.lgs. n. 123/2011 e dell’art. 333, comma 5, lett. c), r.d. n. 827/1924. Il superamento di un singolo rilievo non determina il discarico quando permangono le ulteriori criticità accertate.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo esamina i rendiconti della contabilità speciale n. 5898 gestita dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo del Ministero della Cultura, per le annualità dal 2021 al 2023. La Ragioneria Territoriale dello Stato di L’Aquila contesta al funzionario delegato la mancata chiusura della contabilità, una discrepanza contabile di euro 977.043,68 al 31 dicembre 2021 tra le risultanze del modello 56T di Banca d’Italia e le scritture prodotte, nonché la mancata presentazione del rendiconto 2022 e la permanenza di somme mai rendicontate per il 2023.
Dopo l’adunanza pubblica del 17 dicembre 2024 e le memorie integrative, la Sezione accerta il superamento del solo rilievo relativo alla riconduzione della contabilità a regime ordinario e il mancato superamento di tutti gli altri, disponendo la trasmissione della deliberazione alla Ragioneria, alla Soprintendenza, alla Direzione Generale Archeologia e alla Procura regionale.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione del quadro normativo. Il r.d. n. 2440/1923 e il r.d. n. 827/1924 individuano nel funzionario delegato in carica alla scadenza il soggetto competente a rendere il conto. L’art. 2, comma 2-octies, d.l. n. 225/2010, convertito con legge n. 10/2011, richiama i termini e le modalità dei rendiconti, mentre le Sezioni Riunite n. 4/SSRRCO/QMIG/14 hanno chiarito che il controllo va esercitato su parametri di regolarità contabile e finanziaria, con trasmissione dei rendiconti completi e non dei soli frontespizi.
Il primo rilievo è superato. Il DPCM dell’8 febbraio 2017, unica fonte invocata dall’organo di controllo, dispone la chiusura di numerose contabilità speciali ma non annovera tra esse la c.s. 5898. La contestazione sulla mancata riconduzione a contabilità ordinaria appare quindi non fondata.
Le ulteriori criticità restano. Molti rendiconti non risultano presentati, tra cui quelli dell’esercizio 2022, in contrasto con l’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 123/2011. Le carenze documentali, come attestato dalla relazione di riscontro, risultano per la maggior parte irrisolte anche dopo le ultime integrazioni, con palese violazione dell’art. 333, comma 5, lett. c), r.d. n. 827/1924.
Sul versante della discrepanza di euro 977.043,68, la Sezione rileva il carattere anomalo della produzione, nel 2022, di un rendiconto dell’esercizio 2014 contenente mandati emessi tra il 2000 e il 2011, riferito a una contabilità speciale nata nel 2015. Il rendiconto è pervenuto con un ritardo di circa otto anni e si sovrappone ad altro rendiconto della medesima annualità. La stessa amministrazione ha ammesso la non eleggibilità dei pagamenti, afferenti a spese di funzionamento da porre a carico della contabilità ordinaria. Ulteriori dubbi derivano dal possibile legame con la diversa contabilità speciale 2808 e dal rischio di doppia rendicontazione dei medesimi mandati.
Quanto alle somme prive di giustificativi per complessivi euro 82.772,86, la Sezione, pur prendendo atto delle complesse ricerche documentali e della difficoltà di ricostruire la rappresentazione contabile, ritiene condivisibili i rilievi dell’organo di controllo. Ne deriva l’illegittimità della gestione e l’impossibilità di procedere al discarico dei rendiconti.
Nota della Redazione
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