Estinzione del giudizio contabile per rinuncia accettata dal resistente (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 480 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile la rinuncia agli atti non produce effetti per la sola volontà del rinunciante: ai sensi dell’art. 110 c.g.c. essa esplica efficacia solo a seguito dell’accettazione della controparte nelle debite forme. Intervenuta l’accettazione, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia e non pronuncia sulle spese. La declaratoria di estinzione, per espressa previsione dell’art. 110, comma 7, c.g.c., preclude ogni statuizione sul regolamento delle spese, non essendo configurabile alcuna soccombenza, neppure virtuale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di due pensioni di guerra, aveva impugnato davanti alla Corte dei conti i provvedimenti con cui il Ministero dell’economia e delle finanze, accertato il superamento dei limiti reddituali previsti dall’art. 70 d.P.R. n. 915/1978, aveva revocato le prestazioni e intimato il versamento di quanto indebitamente percepito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 maggio 2019.
La somma richiesta era stata oggetto, in sede penale, di sequestro preventivo e poi di confisca con restituzione all’Amministrazione. Il ricorrente lamentava la duplicazione del recupero e chiedeva l’annullamento degli atti impugnati, con istanza cautelare respinta. Nel corso del giudizio il Ministero annullava in autotutela i provvedimenti di recupero, con conseguente sopravvenuta cessazione dell’interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al giudice delle pensioni si esaurisce sul piano processuale. Il ricorrente, preso atto del provvedimento di annullamento adottato dal Mef ai sensi dell’art. 21-nonies, legge n. 241/1990, ha dichiarato di rinunciare al processo e ha chiesto la declaratoria di estinzione ai sensi dell’art. 110, commi 6 e 7, c.g.c.
La Corte richiama la norma nella sua duplice articolazione. La rinuncia agli atti del processo può essere compiuta dalle parti in qualunque stato e grado della causa, ma produce i propri effetti soltanto dopo l’accettazione della controparte nelle debite forme. Il meccanismo è quindi a struttura bilaterale: alla manifestazione di volontà del rinunciante deve seguire l’adesione della parte resistente.
Nel caso concreto il requisito risulta integrato. Il Ministero dell’economia e delle finanze, all’udienza del 12 novembre 2025, ha dichiarato di accettare la rinuncia al processo già dichiarata dal ricorrente nelle memorie del 10 settembre e del 31 ottobre 2025. Venuta meno la lite per effetto dell’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, e perfezionatasi l’accettazione, sussistono i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio.
La Corte esclude espressamente ogni pronuncia sulle spese. L’art. 110, comma 7, c.g.c. stabilisce che la declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a statuizione sul punto. La regola è coerente con la natura della vicenda: il venir meno dell’interesse alla decisione per fatto sopravvenuto, conseguente all’autotutela dell’Amministrazione, non consente di configurare una soccombenza in capo ad alcuna delle parti, e la rinuncia accettata non è assimilabile a un esito di merito sfavorevole al resistente.
Il giudizio è pertanto dichiarato estinto, con integrale neutralità della fase sotto il profilo delle spese processuali.
Nota della Redazione
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