Nessun contraddittorio preventivo per la rendita catastale da procedura DOCFA (Cass. civ. Sez. V n. 18169 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di catasto dei fabbricati, qualora il contribuente si sia avvalso della procedura DOCFA per la determinazione della rendita catastale, l’Amministrazione finanziaria che intenda discostarsi dalla proposta non è tenuta, in assenza di una disposizione in tal senso, ad attivare preventivamente il contraddittorio endoprocedimentale. L’obbligo di contraddittorio preventivo sussiste, infatti, soltanto per i tributi armonizzati e non per quelli non armonizzati, per i quali ricorre unicamente nelle ipotesi specificamente sancite. Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 non si applica agli atti dell’amministrazione catastale di attribuzione, revisione o rettifica della rendita conseguenti a dichiarazioni DOCFA, non configurandosi tale attività come verifica fiscale presso il contribuente. Il ricorso incidentale, ancorché condizionato, è inammissibile se proposto dalla parte rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale emesso a seguito di procedura DOCFA. In quella sede l’Ufficio, dopo sopralluogo, aveva confermato la categoria proposta e rettificato in aumento la rendita.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contribuente. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello erariale, ritenendo applicabile anche agli accertamenti catastali il termine dilatorio dello Statuto del contribuente. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo; la società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionale affidato a otto motivi. La questione arriva così davanti alla Corte per stabilire se il contraddittorio preventivo sia imposto anche fuori dalla procedura DOCFA.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene fondata la censura dell’Agenzia, formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000. Il giudice di merito aveva annullato l’atto sul presupposto che la garanzia dilatoria operasse anche per gli accertamenti catastali con sopralluogo conseguenti a DOCFA.

Il Collegio ricostruisce la disciplina dei tributi non armonizzati. In quella materia non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un obbligo generalizzato di contraddittorio: esso ricorre soltanto nelle ipotesi in cui risulti specificamente sancito. Diversamente accade per i tributi armonizzati, per i quali l’obbligo è imposto dal diritto dell’Unione. La Corte richiama, sul punto, i precedenti Cass. n. 4752/2021 e Cass. SU n. 24823/2015, ed esclude che la soluzione adottata contrasti con gli artt. 41, 47 e 48 CDFUE.

Quanto alla portata dell’art. 12 dello Statuto, la Corte ne delimita l’ambito: la norma disciplina il procedimento di verifica fiscale presso il contribuente e prevede il termine di sessanta giorni tra la consegna del processo verbale di constatazione e l’emissione dell’avviso di accertamento. Tale disciplina non si estende agli atti dell’amministrazione catastale, che non costituiscono attività ispettiva o di verifica presso la sede del contribuente.

Il procedimento catastale è infatti regolato dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701, richiamato dal d.m. 26 luglio 2012, ed è caratterizzato da uno sviluppo fortemente partecipativo. Esso si fonda sulla proposta del contribuente, su cui si innesta l’accertamento dell’Ufficio, garantendo il contraddittorio nella sua stessa struttura procedimentale, come già osservato da Cass. n. 28472/2023. Da ciò consegue che il termine dilatorio non è applicabile e che la Commissione tributaria regionale ha erroneamente annullato l’atto.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo dichiara inammissibile. Il ricorso incidentale, anche se condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza: è pertanto inammissibile quello proposto dalla parte rimasta completamente vittoriosa in appello, al solo scopo di risollevare questioni rimaste assorbite, salva la facoltà di riproporle davanti al giudice del rinvio (così Cass. n. 29662/2023). La Corte accoglie dunque il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, demandandole anche la pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

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