Cancellazione della società prima del 13.12.2014: difetto di legittimazione processuale rilevabile d’ufficio e cassazione senza rinvio (Cass. civ. Sez. 5 n. 6215 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, intervenuta anteriormente al 13.12.2014, data di entrata in vigore dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, determina l’estinzione dell’ente e la cessazione della sua capacità processuale di agire e di essere convenuta in giudizio in persona del liquidatore. La norma, priva di efficacia retroattiva, non ha valenza interpretativa, neppure implicita. Il conseguente difetto di legittimazione ad causam è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, non essendo predicabile alcun giudicato implicito sul punto; la sua omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data. Ne deriva la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., perché il giudizio non poteva essere iniziato da un soggetto non più esistente.
Il Fatto
La controversia origina da una pluralità di avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società di capitali, cancellata dal registro delle imprese in data 23.10.2009, per il recupero dell’IVA relativa agli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007. Gli atti impositivi erano stati notificati al socio, nella sua qualità di ex liquidatore della società estinta.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, rilevando l’illegittimità della notifica effettuata nei confronti di un ente ormai estinto. La Commissione tributaria regionale della Campania, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo corretta la notificazione degli avvisi al socio e condividendo l’operato dell’amministrazione finanziaria in ordine al recupero dell’IVA per operazioni soggettivamente inesistenti. Avverso tale pronuncia il socio proponeva ricorso per cassazione. Un separato giudizio concerneva, invece, la sentenza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso la medesima decisione della CTR.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, disposta la riunione dei procedimenti, ha esaminato prioritariamente il ricorso avverso la sentenza della CTR n. 3433/2017. Nel fare ciò, ha richiamato il principio, di recente affermazione, secondo cui la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, se anteriore al 13.12.2014, comporta l’estinzione dell’ente, con la conseguente cessazione della sua capacità processuale. L’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, che ha introdotto una disciplina difforme, non ha valenza interpretativa ed è privo di efficacia retroattiva.
La Corte ha quindi rilevato che il giudizio di primo grado era stato instaurato dal liquidatore della società ormai estinta, la quale aveva agito in persona di chi non aveva più alcun potere di rappresentanza. Ha precisato che, per verificare la sussistenza della legittimazione ad agire, occorre avere riguardo non a chi siano stati notificati gli atti impositivi, ma a chi abbia proposto l’impugnazione. Nel caso di specie, il ricorso introduttivo era stato presentato dal liquidatore di una società già cancellata, senza che fosse stata svolta alcuna contestazione inerente alla posizione di responsabile diretto e solidale dei debiti tributari della società.
Quanto alla possibilità di rilevare il vizio in sede di legittimità, la Corte ha escluso la formazione di un giudicato implicito sul punto, trattandosi di una questione “fondante” del rapporto processuale, la cui omissione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data. Il difetto di potestas iudicandi mina in radice la validità del rapporto giuridico-processuale, che, non costituendosi regolarmente, non può concludersi con una valida pronuncia.
Alla luce di tali rilievi, la sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ. La cassazione della pronuncia ha comportato l’assorbimento del ricorso proposto avverso la sentenza che aveva rigettato l’impugnazione per revocazione, incentrato sulla dedotta erronea percezione dei fatti da parte del giudice di merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione del consolidamento della giurisprudenza di legittimità successivo alla proposizione dei ricorsi.
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Nota della Redazione
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