L’ingiunzione fiscale comunale resta valida se emessa dal concessionario e motivata per relationem (Cass. civ. Sez. 5 n. 16922 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi locali, la riscossione coattiva può essere legittimamente effettuata con la procedura dell’ingiunzione fiscale di cui al r.d. n. 639/1910, sia quando è svolta in proprio dall’ente locale sia quando è affidata al concessionario della riscossione. L’ingiunzione, ai sensi dell’art. 2 del r.d. n. 639/1910, è sufficientemente motivata laddove contenga l’indicazione del credito e il richiamo all’atto impositivo, consentendo al debitore di conoscere la somma richiesta e la causale, senza che sia necessaria l’allegazione degli atti prodromici già notificati. La notificazione dell’ingiunzione può essere validamente eseguita dal concessionario della riscossione. Qualora l’atto sia formato con sistemi informatizzati, la sottoscrizione può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 1, comma 87, l. n. 549/1995.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’ingiunzione di pagamento notificata dal Comune per omesso versamento della TARSU relativa agli anni 2008-2012, deducendo in via principale la non debenza del tributo, essendosi costituita solo nel 2012. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso, affermando la responsabilità solidale della società risultante da scissione ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 e la legittimità del ricorso alla procedura di ingiunzione fiscale ex art. 36, comma 2, d.l. n. 248/2007. La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, con sentenza n. 1179/2017, confermava la decisione di primo grado, ritenendo il tributo dovuto e assorbendo le ulteriori questioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i quindici motivi di ricorso, rigettandoli in quanto infondati, inammissibili o carenti di autosufficienza. In particolare, con riferimento al sesto motivo, ha chiarito che la possibilità per i Comuni di avvalersi della riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale è stata confermata dall’art. 36, comma 2, d.l. n. 248/2007, che ha superato i dubbi sorti a seguito dell’abrogazione dell’art. 52, comma 6, d.lgs. n. 446/1997 ad opera dell’art. 1, comma 224, l. n. 244/2007.
Quanto al settimo motivo, la Corte ha ritenuto legittima l’emissione dell’ingiunzione da parte della società concessionaria per la riscossione dei tributi, qualificando l’atto come atto accertativo volto a portare la pretesa a conoscenza del debitore e a formare il titolo per l’esecuzione forzata. Ne consegue che il concessionario può notificare direttamente l’atto, anche a mezzo posta, senza necessità dell’intervento dell’ufficiale giudiziario.
In relazione al nono motivo, la Corte ha affermato che l’ingiunzione è sufficientemente motivata se contiene gli elementi essenziali per porre l’ingiunto in grado di conoscere la somma richiesta e la causale, essendo sufficiente il richiamo all’atto impositivo e all’importo dovuto. Nel caso di specie, l’atto, riprodotto nel ricorso, conteneva tali indicazioni, risultando quindi legittimo anche in assenza di allegazione degli atti prodromici.
Sul tredicesimo motivo, concernente la mancata sottoscrizione autografa dell’atto, la Corte ha richiamato il principio per cui, in materia di tributi locali, la sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l’art. 1, comma 87, l. n. 549/1995. L’ingiunzione impugnata conteneva il riferimento espresso alle norme che legittimavano la società concessionaria all’emissione.
La Corte ha infine dichiarato inammissibili i motivi volti a sollecitare un nuovo accertamento di merito, non consentito in sede di legittimità, e ha rigettato il ricorso, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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