Giudicato esterno e autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16887 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca la violazione del giudicato esterno deve rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza imposti dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., riproducendo nelle parti rilevanti il testo del giudicato asseritamente mal interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo. L’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata direttamente dal giudice di legittimità, ma solo a condizione che il ricorso consenta una chiara e completa cognizione dei fatti e degli atti su cui si fonda la censura. Il requisito di autosufficienza, pur interpretato in modo non formalistico, resta inammissibile quando precluda al Collegio ogni controllo sulla decisività dei rilievi.

Il Fatto

Il lavoratore agiva in giudizio per la costituzione di una rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 della legge n. 1338 del 1962, fondando la domanda su una sentenza passata in giudicato che aveva accertato la natura retributiva di somme corrisposte durante periodi di lavoro all’estero, in relazione alle quali la banca non aveva versato la contribuzione, poi prescrittasi.

La Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello dell’INPS e di quello incidentale del lavoratore, aveva stabilito che la condanna dell’Istituto previdenziale potesse eseguirsi solo dopo il versamento della rendita matematica da parte della banca e aveva rettificato la somma dovuta a titolo di arretrati. La banca ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, tutti incentrati sulla violazione e falsa applicazione di norme di diritto e sull’omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., e li dichiara inammissibili per difetto di specificità e di autosufficienza.

Quanto al primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2909 cod. civ., la ricorrente sosteneva che il giudicato sulla natura retributiva delle indennità estere non potesse spiegare effetto diretto sul trattamento pensionistico, anche per la mancata partecipazione dell’INPS al giudizio. La Corte rileva che le censure sul giudicato esterno non possono essere scrutinate nel merito perché formulate senza il rispetto degli oneri di allegazione. Il giudicato controverso non è debitamente trascritto nel ricorso e non è neppure ritualmente localizzato in atti.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’interpretazione del giudicato esterno può essere compiuta direttamente dal giudice di legittimità, a condizione che il ricorso riproduca nelle parti rilevanti il testo del giudicato con richiamo congiunto di motivazione e dispositivo, non essendo sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (Cass. n. 5508 del 2018; Cass. n. 17310 del 2020; Cass. n. 29749 del 2022).

Il secondo motivo, incentrato sulla normativa in materia di Assicurazione Generale Obbligatoria e di contribuzione dei dipendenti distaccati all’estero, incorre negli stessi limiti: la sentenza impugnata non indica i periodi di omissione contributiva e difetta la trascrizione della consulenza tecnica su cui è stato determinato il quantum. La Corte osserva che l’autosufficienza, pur da interpretare in maniera elastica secondo il recente orientamento (Cass. n. 11325 del 2023) e alla luce dei principi della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, non può trasmodare in eccessivo formalismo; tuttavia, nel caso concreto il contenuto delle censure non consente una chiara cognizione dei fatti necessari ad apprezzarne la decisività.

Anche il terzo motivo, relativo alla dedotta nullità della sentenza per contrasto tra parte motiva e dispositiva e alla qualificazione della rettifica come errore materiale, difetta di specificità: non sono riportati né la sentenza di primo grado né la consulenza tecnica, sicché il prospettato equivoco non è riscontrabile. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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