Requisiti minimi di gara e schede tecniche non vincolanti nell’accordo quadro (TAR Puglia n. 1103 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le schede tecniche che la lex specialis richiede ai concorrenti al solo fine di accelerare la verifica di anomalia, in una gara aggiudicata con il criterio del minor prezzo, non costituiscono offerta tecnica e non sono vincolanti. La difformità tra le caratteristiche ivi indicate e quelle descritte nel capitolato non integra di per sé un aliud pro alio se la disciplina di gara non qualifica quella specifica caratteristica come requisito minimo del bene, con assoluta certezza. In tal caso non si configura alcuna modifica sostanziale dell’offerta e la questione resta confinata alla fase esecutiva, quale eventuale inadempimento contrattuale.

Il Fatto

La controversia riguarda l’aggiudicazione di un accordo quadro triennale per la riqualificazione di aule e spazi didattici di un’Università, appalto misto con prestazione principale di lavori e secondaria di forniture, indetto con criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023. Alla procedura partecipano due soli concorrenti: la ricorrente, seconda classificata con ribasso del 19,887%, e la controinteressata, prima con ribasso del 21,70%.

Nel corso della verifica di anomalia il R.U.P. rileva che, nelle schede tecniche delle cattedre offerte, la pannellatura frontale e laterale presenta spessore di 18 mm, mentre il progetto a base di gara ne richiede 28 mm. L’aggiudicataria riscontra qualificando la diversa indicazione come refuso. Valutata positivamente la congruità, la stazione appaltante aggiudica l’accordo quadro. La ricorrente impugna l’aggiudicazione deducendo l’indebita modifica postuma dell’offerta, oltre i limiti dell’art. 101, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, e la difformità dei beni offerti rispetto ai requisiti minimi. Propone altresì istanza di accesso ex art. 116 c.p.a., dolendosi dell’ostensione solo parziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio per cui i requisiti minimi dei beni fissati dalla lex specialis costituiscono condizione di partecipazione: l’offerta che se ne discosti integra aliud pro alio ed è esclusa anche in assenza di espressa comminatoria, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 5260 del 2019. L’automatismo escludente opera però soltanto quando la disciplina di gara qualifichi quella qualità come caratteristica minima, espressamente o per il modo in cui la descrive, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. III, n. 3084 del 2020.

Nel caso concreto le specifiche tecniche sono dettate dal Capitolato descrittivo e prestazionale. La clausola che commina la non accettazione dei sistemi difformi riguarda, per la sua formulazione letterale, i soli sistemi elettrici, non tutte le caratteristiche descrittive degli arredi. L’interpretazione sistematica conferma quella letterale: l’art. 6.3 del C.S.A. prevede le schede tecniche al solo fine della verifica di anomalia, in una gara da aggiudicarsi con il minor prezzo; l’art. 14, comma 5, del capitolato consente alla Direzione Lavori di scegliere prodotti equivalenti di primarie ditte, sicché le schede presentate in gara non sono vincolanti.

Quanto all’Abaco degli arredi, il Collegio ne esclude parimenti la vincolatività: il file è denominato dalla stessa Amministrazione “esemplificativo”, nessuna clausola ne sancisce la portata vincolante e un’interpretazione contraria comprimerebbe la concorrenza, rendendo la fornitura monomarca. Ne deriva che lo spessore di 28 mm non è requisito minimo: non vi è spazio per discettare di errore materiale e dei suoi limiti temporali, poiché anche un bene con caratteristiche diverse sarebbe stato ammissibile. Trova applicazione il favor partecipationis; l’inesatto adempimento rileverà semmai nella fase esecutiva quale inadempimento.

Il secondo motivo, relativo a banchi, sedute e arredi per portatori di mobilità ridotta, è respinto sulla stessa premessa: gli unici requisiti minimi escludenti sono quelli dei sistemi elettrici, e sul punto l’aggiudicataria ha rispettato la prescrizione. L’istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. è invece inammissibile nel merito per difetto di interesse: la ricorrente si limita a richiamare lo scarto tra i ribassi senza censurare la prestazione secondaria audio-video, con conseguente impossibilità di ordinarne l’esibizione ex art. 63, comma 3, c.p.a. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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