Giudicato sulla Carta docente esecutivo con onere probatorio a carico dell’Amministrazione (TAR Sicilia n. 1103 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato il creditore è tenuto a provare soltanto il fatto costitutivo del proprio diritto, costituito dalla sentenza passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm.. Grava invece sull’Amministrazione, secondo l’art. 2697 c.c., l’onere di allegare e provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo di eseguire il giudicato. In mancanza di valida giustificazione dell’inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione della sentenza, entro un termine congruo, e nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine.
Il Fatto
Il Tribunale di Messina, sezione lavoro, con sentenza n. 1217/2024 aveva accertato il diritto della ricorrente, docente, a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare l’importo di € 1.500,00, oltre accessori e spese di lite con distrazione in favore del difensore.
La sentenza era stata notificata in forma esecutiva e non era stata impugnata, passando così in giudicato. L’Amministrazione, tuttavia, non aveva adottato alcun atto idoneo a dare concreta esecuzione al titolo. La ricorrente ha quindi proposto ricorso al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e la condanna alle spese, con distrazione. Il Ministero si è costituito con atto formale, senza allegare alcuna prova di avvenuta ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso: la notificazione del titolo esecutivo, l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza e il superamento del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il TAR ha richiamato il principio generale di riparto dell’onere probatorio fissato dall’art. 2697 c.c.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti devono essere provati da chi ha interesse ad eccepirli. La ricorrente aveva adempiuto al proprio onere, dimostrando il fatto costitutivo del diritto, ossia l’esistenza di una decisione del giudice ordinario divenuta definitiva, secondo quanto richiede l’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm.
Sul versante opposto, spettava all’Amministrazione dimostrare l’inefficacia di quel titolo per il sopravvenire di condizioni ostative, ma essa non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Ne deriva la persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore.
Il Collegio precisa che l’obbligo di esecuzione comprende anche le spese e i diritti maturati successivamente al titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dotato della necessaria professionalità, che provvederà in via sostitutiva entro un ulteriore termine di novanta giorni. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 300,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto del carattere seriale della controversia e della sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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