Il computo dei sei scatti nel TFS per la Polizia di Stato (TAR Liguria n. 512 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali del 2,50 per cento, previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987, conv. in l. n. 472/1987, come novellato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, spetta al personale della Polizia di Stato e delle Forze di polizia con qualifiche equiparate anche in caso di collocamento in quiescenza a domanda, purché il dipendente abbia compiuto i 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine per la presentazione della domanda di collocamento a riposo, fissato al 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, non ha natura decadenziale, ma incide esclusivamente sulla decorrenza del pensionamento. L’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997, che subordina il riconoscimento degli scatti al pagamento della contribuzione residua, opera solo ai fini della base pensionabile e non incide sulla quantificazione della buonuscita. L’INPS deve acquisire d’ufficio i dati retributivi necessari alla riliquidazione dall’amministrazione ex datrice di lavoro.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, era stato collocato a riposo a domanda in data 1 aprile 2019, dopo aver maturato i 55 anni di età e 39 anni di servizio utile ai fini pensionistici. In sede di liquidazione del trattamento di fine servizio, l’INPS non aveva computato la maggiorazione dei sei scatti stipendiali prevista dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. A seguito del silenzio sull’istanza di ricalcolo presentata nel novembre 2022, il ricorrente aveva impugnato i prospetti di liquidazione, chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo del TFS con inclusione del beneficio e la condanna dell’Istituto al pagamento delle relative somme, maggiorate di interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Liguria ha accolto il ricorso, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale (tra cui Cons. Stato, Sez. II, n. 8369 del 2024) secondo cui la maggiorazione dei sei scatti del 2,50 per cento, calcolata sull’ultimo stipendio, è dovuta al personale del comparto sicurezza che chieda il collocamento a riposo a domanda, a condizione del compimento dei 55 anni di età e della maturazione di 35 anni di servizio utile. Il Tribunale ha escluso che il mancato rispetto del termine del 30 giugno per la produzione della domanda di quiescenza possa determinare la decadenza dal diritto patrimoniale: tale termine, secondo la giurisprudenza richiamata, assolve solo alla funzione di consentire la decorrenza del pensionamento dal primo gennaio dell’anno successivo, qualora sia quella la volontà dell’interessato.
La Corte ha quindi precisato che l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997 — che condiziona il riconoscimento degli scatti al previo pagamento della contribuzione residua in caso di congedo a domanda — si applica esclusivamente al computo della base pensionabile, come risulta dalla lettera della disposizione, e non incide sulla quantificazione della buonuscita. Il Tribunale ha infine respinto l’interpretazione costituzionalmente orientata volta ad escludere il beneficio in caso di pensionamento anticipato con la c.d. quota 90: a fronte di una previsione legale chiara, l’attività ermeneutica non può attribuire alla norma un contenuto opposto a quello palese, tanto più che la scelta legislativa riguarda una norma speciale del comparto sicurezza e non appare irragionevole.
Conseguentemente, il ricorso è stato accolto, con declaratoria del diritto al beneficio e condanna dell’INPS alla riliquidazione del TFS. Il Tribunale ha respinto l’istanza istruttoria dell’Istituto, ritenendo che i dati retributivi necessari debbano essere acquisiti d’ufficio dall’INPS mediante richiesta all’amministrazione ex datrice di lavoro. Sulle maggiori somme spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla scadenza del termine di 27 mesi dalla cessazione del rapporto, senza possibilità di cumulo tra i due istituti ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
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