Requisiti strutturali case di riposo e verifica sismica degli edifici ante 1984 (TAR Calabria n. 849 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dall’autorizzazione al funzionamento di una struttura socioassistenziale residenziale per anziani non può fondarsi sull’assenza del collaudo statico quando l’immobile sia stato realizzato prima dell’entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086 e non sia stato oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico. L’art. 2, comma 2, del D.M. 17 gennaio 2018 impone di parametrare i requisiti strutturali alla normativa vigente all’epoca di realizzazione dell’opera e non a quella vigente al momento dell’istanza. La segnalazione certificata di agibilità relativa a destinazione albergo-ristorante è idonea a supplire alla mancanza del collaudo, potendo l’attività della casa di riposo qualificarsi anche come alberghiera. Resta invece dovuta la verifica di vulnerabilità sismica per gli edifici di classe d’uso III realizzati prima del 1984, ai sensi dell’art. 2, comma 5, dell’O.P.C.M. n. 3274/2003.
Il Fatto
La parte ricorrente è proprietaria di una casa di riposo per anziani nel Comune di Amantea, autorizzata al funzionamento dalla Regione Calabria con decreto dirigenziale del 2018 per cinquanta ospiti. A seguito della riorganizzazione regionale, le funzioni di autorizzazione sono state trasferite ai Comuni e all’Ambito Territoriale Sociale.
Su istanza di rinnovo, l’ATS ha dapprima comunicato la decadenza dall’autorizzazione e il contestuale diniego, sulla base di un parere negativo della Commissione che contestava l’assenza di collaudo statico, di verifica di vulnerabilità sismica e di segnalazione certificata di agibilità, oltre a una generica incompletezza documentale. Rigettata l’istanza di autotutela, la società ha impugnato gli atti davanti al TAR, ottenendo in sede cautelare la sospensione del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente le censure su requisiti strutturali e normativa applicabile, accogliendole nei limiti che indica. Preliminarmente dichiara il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, poiché il regolamento regionale devolve ai Comuni le funzioni di autorizzazione, accreditamento e vigilanza.
Respinta l’eccezione di incompetenza assoluta: lo Sportello unico per le attività produttive costituisce l’unico punto di accesso del richiedente e rilascia il provvedimento finale sulla base dei pareri delle amministrazioni competenti, senza alterare il riparto delle competenze.
Sul collaudo statico, il TAR richiama l’art. 2, comma 2, del D.M. 17 gennaio 2018: per le opere la cui costruzione sia stata autorizzata nel 1968 e non interessate da interventi di adeguamento sismico, l’obbligo non sussiste, essendo l’immobile anteriore alla legge n. 1086/1971. Inoltre la sanatoria edilizia del 1986 ha corredato l’opera del certificato di idoneità statica, che parimenti attesta la sicurezza strutturale.
Quanto all’agibilità, il Collegio osserva che l’autorizzazione comunale per attività albergo-ristorante è idonea a sostituire la mancanza del collaudo, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’attività della casa di riposo può qualificarsi anche alberghiera.
Diversa è la conclusione sulla verifica di vulnerabilità sismica. Il verificatore ha accertato che l’immobile appartiene alla classe d’uso III, risale a epoca anteriore al 1984, ospita cinquanta persone e supera i 500 mq. Il Comune ricade in zona sismica 1 e la delibera regionale n. 292 del 2014 include tra gli edifici rilevanti in caso di collasso le case di riposo con oltre venticinque posti. Ne deriva l’obbligo di verifica ex art. 2, comma 5, dell’O.P.C.M. n. 3274/2003, pur non sussistendo i presupposti delle NTC 2018 invocati nella determina.
Il ricorso è quindi accolto in parte: gli atti sono annullati, fermo l’obbligo di procedere alla verifica di vulnerabilità sismica e salvo il riesercizio del potere amministrativo. Spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.