Progressioni verticali in deroga: legittimo il colloquio orale nella selezione interna (TAR Calabria n. 844 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di progressione verticale in deroga disciplinate dall’art. 13, commi 6 e ss., CCNL funzioni locali 16.11.2022 e dall’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, l’Amministrazione può legittimamente prevedere lo svolgimento di una prova orale o di un colloquio attitudinale, rientrando tale scelta nella propria discrezionalità. La natura lato sensu concorsuale della procedura giustifica una prova volta ad accertare le competenze maturate dal candidato, purché incida su una quota non maggioritaria del punteggio. La coincidenza dell’organo valutatore per procedure ordinarie e in deroga non viola di per sé la par condicio, gravando sul ricorrente l’onere di allegare e provare in concreto la lesione dei principi di imparzialità e competenza. Le valutazioni di discrezionalità tecnica sono sindacabili solo nei limiti della manifesta inattendibilità o erroneità.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente di un Comune, ha partecipato a una selezione interna per progressione verticale tra le aree in deroga, finalizzata alla copertura di posti nell’Area degli Istruttori. All’esito della revisione della graduatoria le sono stati riconosciuti 55,50 punti. La candidata ha impugnato la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva, unitamente agli atti presupposti e consequenziali, chiedendo altresì la declaratoria di inefficacia degli eventuali contratti stipulati in esito alla selezione.
L’Amministrazione si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dei provvedimenti prodromici e per difetto di interesse, oltre all’infondatezza nel merito. In corso di giudizio la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha assorbito le eccezioni preliminari in rito, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Con i primi due motivi la ricorrente contestava la previsione del colloquio orale e la non conformità del quesito formulato rispetto alle finalità della selezione. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui, in ragione della natura lato sensu concorsuale della procedura, la previsione di un colloquio non è irragionevole e rientra nella discrezionalità dell’ente, tanto più che nel caso di specie la prova incideva nella misura del 20% sul punteggio complessivo.
La sentenza ha richiamato il più recente indirizzo del Consiglio di Stato n. 347 del 2025, secondo cui l’art. 52-bis d.lgs. n. 165/2001 e il CCNL si limitano a indicare i profili oggetto di valutazione, lasciando all’Amministrazione la possibilità di prevedere una prova scritta, una prova orale o un colloquio attitudinale; diversamente opinando non sarebbe apprezzabile alcuna differenza rispetto alla progressione orizzontale. Quanto al quesito sullo scioglimento del Consiglio comunale, il Collegio ha osservato che la ricorrente ha omesso di allegare le declaratorie contrattuali di riferimento e che, trattandosi di materia rientrante nel patrimonio conoscitivo di base di qualunque profilo operante presso un Comune, la formulazione non è censurabile.
Con il terzo motivo la ricorrente lamentava la valutazione congiunta delle procedure ordinarie e in deroga e la nomina di un unico Segretario generale. Il Tribunale ha escluso che la coincidenza dell’organo valutatore violi la par condicio, gravando sulla parte l’onere di dimostrare in concreto la lesione dei principi di imparzialità e competenza. Quanto alla presidenza del Segretario, il Collegio ha richiamato l’art. 97 d.lgs. n. 267/2000 e la giurisprudenza (TAR Salerno n. 1390/2011; TAR Catanzaro n. 2401/2016; TAR Piemonte n. 221/2020; TAR Catanzaro n. 779/2005), escludendo che la partecipazione del Segretario infici la legittimità della procedura. La Commissione, inoltre, si è limitata a esplicitare modalità applicative di criteri già definiti, senza introdurre nuovi sub-criteri.
Con il quarto motivo la ricorrente contestava l’attribuzione di 10 punti anziché 12 per l’esperienza professionale. Il Collegio ha rilevato che, applicando l’art. 5 dell’avviso, al netto dei 5 anni richiesti come requisito di partecipazione, gli anni utili erano 4, con conseguente correttezza del punteggio assegnato. La doglianza sulla valutazione delle competenze professionali è stata ritenuta inammissibile per genericità e, comunque, infondata, trattandosi di mero dissenso rispetto a valutazioni di discrezionalità tecnica, sindacabili solo nei limiti della manifesta inattendibilità (Cons. Stato n. 10195 del 2025). Il ricorso è stato integralmente respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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