Regressione tariffaria e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Campania n. 2534 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto gli atti con cui l’azienda sanitaria locale definisce la regressione tariffaria unica nei confronti di una struttura privata accreditata appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella esclusiva del giudice amministrativo. Se non vengono impugnati gli atti di programmazione regionale che fissano i tetti di spesa, e le censure investono solo le modalità e i tempi della regressione, la contrapposizione tra le parti si atteggia secondo il binomio obbligo-pretesa, priva di connotati autoritativi. La forma procedimentale dell’azione amministrativa non incide sulla consistenza di diritto soggettivo della posizione azionata. Il ricorso proposto davanti al TAR è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, restando applicabile l’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, un laboratorio di analisi cliniche operante in regime di accreditamento con il servizio sanitario regionale, ha impugnato davanti al TAR Campania le deliberazioni con cui l’azienda sanitaria locale aveva definito la regressione tariffaria unica per gli anni 2020 e 2021, quantificando un credito rispettivamente di 791,77 e 31.198,09 euro. La struttura ha poi proposto motivi aggiunti avverso le note di richiesta di pagamento e di costituzione in mora e gli atti di avvio e chiusura del procedimento di recupero.
La ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione, per non essere conoscibile la misura della regressione applicata alla branca di laboratorio, e la lesione del legittimo affidamento, per essere la richiesta intervenuta a distanza di anni dall’esercizio finanziario di riferimento. L’azienda sanitaria si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione e chiedendo nel merito il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, uniformandosi a un proprio precedente della stessa Sezione e ai più recenti arresti delle Sezioni Unite della Cassazione intervenuti su regolamenti di giurisdizione relativi a procedimenti dello stesso genere pendenti davanti alla medesima Sezione.
Il punto di partenza è la natura della posizione azionata. Poiché non risultano impugnati gli atti di programmazione regionale che definiscono i tetti di spesa, la regressione tariffaria opera come meccanismo cui le strutture accreditate sono sottoposte per via convenzionale. Gli atti dell’azienda sanitaria sono perciò strumentali alla definizione del rapporto di credito, con la conseguenza che la contestazione rientra nella cognizione del giudice ordinario.
Il Collegio richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. le controversie connotate da un contenuto meramente patrimoniale, attinenti al rapporto interno tra amministrazione concedente e concessionario del servizio. In tali ipotesi la contrapposizione si schematizza secondo il binomio obbligo-pretesa, senza che assuma rilievo un potere di intervento riservato alla pubblica amministrazione a tutela di interessi generali.
In materia di regressione tariffaria, la controversia concerne soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario, senza coinvolgere una verifica dell’azione autoritativa. L’azienda sanitaria è priva di potere discrezionale quando il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento, e il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati avviene nell’ambito di appositi accordi contrattuali.
Il Tribunale esclude infine che assuma rilievo l’impugnazione delle deliberazioni con cui è stata definita la regressione tariffaria. Le censure non riguardano la determinazione del tetto di spesa, la rettifica della capacità operativa massima o la suddivisione della spesa tra le attività assistenziali, e dunque non investono l’esercizio del potere di programmazione sanitaria, ma solo il come e il quando della regressione. Neppure rileva che gli atti siano stati adottati all’esito di un procedimento, poiché la forma dell’azione amministrativa non incide sulla consistenza di diritto soggettivo della posizione fatta valere.
Restano fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il processo sarà riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.