Requisiti di visitabilità e soccorso istruttorio nell’autorizzazione alle strutture per minori (Cons. Stato n. 6545 del 20.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il richiamo operato da un regolamento regionale ai soli requisiti di accessibilità e visitabilità previsti dal DM n. 236 del 1989 non ne estende l’ambito oggettivo di applicazione. La deroga che esclude gli immobili realizzati prima del giugno 1989 non opera automaticamente, ma richiede un espresso rinvio all’art. 1 del DM n. 236 del 1989, da interpretarsi restrittivamente. Ne deriva che i requisiti di accessibilità si applicano a tutte le strutture autorizzande, quale che sia l’anno di costruzione. Il diniego fondato su carenze documentali di natura meramente formale, senza contestare l’impossibilità sostanziale di adeguamento, viola il principio di proporzionalità: la pubblica amministrazione deve sospendere il procedimento e attivare il soccorso istruttorio, non arrestarlo definitivamente.
Il Fatto
Una cooperativa sociale presenta istanza di autorizzazione per una struttura di accoglienza residenziale e semiresidenziale dedicata a minori. Il Comune e la Comunità di Montagna competenti negano il titolo rilevando tre profili: la mancata visitabilità del piano terra, con un servizio igienico separato dall’unità immobiliare e a uso non esclusivo; l’assenza di dichiarazioni di conformità igienico-sanitaria e impiantistica; il mancato aggiornamento del piano delle emergenze.
La cooperativa impugna il diniego davanti al TAR Friuli Venezia Giulia, che rigetta il ricorso ritenendo applicabile ai fabbricati ante 1989 il requisito della visitabilità previsto dal regolamento regionale n. 158 del 2022. Propone appello la cooperativa. Nelle more, l’amministrazione eccepisce l’improcedibilità perché l’immobile sarebbe stato destinato ad attività di affitta camere.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’eccezione di improcedibilità: l’attività di affitta camere è stata avviata come attività tampone, per evitare ulteriori perdite economiche in attesa della definizione del giudizio. Nessuna norma vieta che il proprietario destini provvisoriamente l’immobile a un’attività consentita, senza che ciò faccia venir meno l’interesse alla decisione.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Il regolamento regionale n. 158 del 2022 richiama i requisiti strutturali e funzionali declinati dal DM n. 236 del 1989, tra cui la visitabilità, ma non ne recepisce l’ambito oggettivo di applicazione né le deroghe. La tesi dell’appellante confonde il rinvio ai requisiti con il rinvio al campo di applicazione. La deroga per gli immobili ante giugno 1989 va interpretata in senso restrittivo. Gli enti regionali che intendano limitare l’ambito oggettivo degli obblighi conformativi devono richiamare espressamente l’art. 1 del DM n. 236 del 1989: solo in tal caso la restrizione opera. Diversamente, i requisiti di accessibilità si applicano a tutte le strutture, indipendentemente dall’anno di costruzione.
I restanti motivi sono fondati. Quanto alla visitabilità, la norma richiede l’accessibilità funzionale del servizio igienico, non il suo uso esclusivo. L’amministrazione non ha dimostrato l’impossibilità di utilizzo del bagno da parte di soggetti disabili, né l’uso effettivo da parte di terzi.
Quanto alle dichiarazioni di conformità impiantistica e al piano delle emergenze, i rilievi sono di natura formale e non sostanziale. L’amministrazione non contesta la carenza effettiva del requisito, né l’impossibilità tecnica di raggiungere il livello di sicurezza prescritto. Invece di sospendere il procedimento per acquisire la documentazione, ha optato per l’arresto definitivo, violando i principi di proporzionalità e leale collaborazione. L’amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio; la definizione negativa è ammessa solo in caso di reiterata inerzia del richiedente.
L’appello è accolto, la sentenza di primo grado riformata e il ricorso introduttivo accolto, con annullamento dei dinieghi. Restano salve le ulteriori determinazioni che l’amministrazione vorrà adottare in sede di riesame. Le spese del doppio grado sono compensate per la complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.