Schede valutative militari tra sindacato del giudice amministrativo e insindacabilità del merito (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 320 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
I documenti caratteristici del personale militare sono espressione di ampia discrezionalità tecnica, fondata sull’osservazione diretta e su un sapere specialistico, e perciò sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo che la valutazione risulti arbitraria, irrazionale, illogica ovvero basata su un evidente travisamento dei fatti. Il giudizio complessivo può essere sintetico, purché trovi puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni delle singole voci. Le valutazioni periodiche sono autonome: il giudizio può variare da un anno all’altro senza configurare eccesso di potere per contraddittorietà, mentre un obbligo di motivazione specifica sussiste solo in caso di notevole caduta di punteggio che non si mantenga entro certi limiti.

Il Fatto

L’odierno ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri in servizio quale addetto alla centrale operativa della Compagnia di M., ha impugnato la scheda valutativa relativa al periodo 6.6.2024 – 5.6.2025, recante la qualifica finale di ‘insufficiente’.

Il militare lamentava la violazione degli artt. 688-692 del d.P.R. n. 90 del 2010, deducendo la mancata correlazione tra i giudizi espressi e le aggettivazioni delle singole voci, l’irragionevolezza rispetto alla valutazione ‘inferiore alla media’ del precedente periodo, il deficit motivazionale e l’illegittimo condizionamento del primo revisore da un procedimento disciplinare conclusosi senza sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha premesso che i documenti caratteristici registrano il giudizio personale, diretto e obiettivo dei superiori sul servizio prestato, implicando valutazioni di valore con un ineliminabile margine di opinabilità. Richiamata la giurisprudenza consolidata, ha ribadito che la natura del potere esercitato restringe il sindacato ai soli parametri della abnormità, della manifesta illogicità e del travisamento dei presupposti di fatto.

Nel caso concreto, la flessione rispetto alla valutazione precedente risultava giustificata: il militare prestava servizio presso altra struttura e svolgeva diverso incarico, rendendo di per sé incomparabili i giudizi. La qualifica di ‘insufficiente’ è stata ritenuta coerente con le aggettivazioni espresse per ben 9 voci su 16, anche a seguito delle rettifiche operate dal primo revisore per ‘non concordanza’.

Il Collegio ha escluso il denunciato sviamento, accertando che il primo revisore aveva conoscenza diretta del valutando, alle cui strette dipendenze gerarchiche e funzionali questi si trovava. I giudizi di sintesi sono stati considerati sufficientemente esplicativi, idonei a rendere intellegibili le ragioni dell’abbassamento valutativo e le circostanze fattuali che lo hanno determinato, tra le quali non figurava il procedimento disciplinare evocato dal ricorrente.

Richiamati i passaggi dei giudizi del compilatore e del primo revisore, che descrivevano un militare refrattario alle indicazioni dei superiori, con preparazione professionale inadeguata e carente spinta motivazionale, il Tribunale ha concluso per la sufficienza motivazionale e l’assenza di vizi logici, respingendo il ricorso e compensando le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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