Esecuzione del giudicato sulla carta elettronica del docente (TAR Liguria n. 1372 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, accertato con sentenza passata in giudicato, impone all’amministrazione di provvedere all’esecuzione entro un termine congruo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, senza contestazioni di merito, il giudice amministrativo accoglie il ricorso per ottemperanza e ordina l’esecuzione. Il protrarsi dell’inottemperanza giustifica la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo.

Il Fatto

Tre ricorrenti, docenti, hanno ottenuto dal Tribunale di Genova, sezione lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare loro la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico riconosciuto. La pronuncia, emessa il 12 gennaio 2024, n. 25, è divenuta definitiva.

Poiché il Ministero è rimasto inerte, i docenti hanno proposto ricorso per esecuzione del giudicato davanti al TAR Liguria. Il Ministero si è costituito in giudizio, ma non ha svolto contestazioni di merito. Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025 la causa è passata in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso le mosse dal titolo esecutivo, costituito dalla sentenza del giudice del lavoro, e ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. Sul punto ha constatato l’assenza di qualunque contestazione nel merito da parte dell’amministrazione intimata.

Il Tribunale ha poi considerato l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997. Tale scadenza consente di agire per l’esecuzione senza attendere ulteriormente.

Accertati i presupposti, il TAR ha ordinato al Ministero di provvedere mediante l’emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con il compito di provvedere nel successivo termine di trenta giorni.

Infine, sussistendo la richiesta di parte e non emergendo ragioni ostative, il Tribunale ha riconosciuto i presupposti per la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è stato individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza all’amministrazione, e il dies ad quem nel giorno dell’esecuzione o, in difetto, in quello dell’insediamento del commissario. Le spese hanno seguito la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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