Migliorie in gara ammissibili se rientrano nel quadro autorizzatorio già delineato (Cons. Stato n. 6546 del 20.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di appalto integrato, le migliorie proposte dal concorrente sono inammissibili solo quando comportino la modifica sostanziale del quadro autorizzatorio già delineato dalla stazione appaltante, poiché simili varianti non sono state sottoposte al vaglio preventivo dei soggetti pubblici preposti alla tutela degli interessi coinvolti. Sono invece ammissibili le migliorie che, pur concepite nella proposta tecnica del concorrente, si attestino entro un quadro autorizzatorio già definito, sia pure nelle linee essenziali, dalla stessa stazione appaltante mediante analisi di fattibilità o strumenti urbanistici. In tal caso non si ha modifica del quadro, ma sua implementazione, e la concreta acquisizione delle autorizzazioni e della disponibilità giuridica delle aree può essere legittimamente differita a un momento successivo alla gara. Le valutazioni della commissione di gara in materia di offerta economicamente più vantaggiosa rientrano nella discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per macroscopica illogicità o palese erroneità, con conseguente inammissibilità delle censure generiche.

Il Fatto

La controversia riguarda l’affidamento, mediante appalto integrato, della realizzazione di una nuova arteria stradale destinata a decongestionare il traffico nel centro abitato di un Comune. Il valore dell’appalto supera i sei milioni di euro e il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con ottanta punti per l’offerta tecnica e venti per quella economica.

La seconda classificata impugna l’aggiudicazione contestando il punteggio discrezionale riconosciuto alla prima classificata, in particolare sotto la voce migliorie: pista ciclabile e rotatoria sarebbero varianti sostanziali inammissibili, la tinteggiatura del muro di contenimento contraria al parere paesaggistico, le alberature e siepi in contrasto con il codice della strada. Si dolgono inoltre i punteggi tecnici assegnati, la brevità del tempo di valutazione dei commissari e la riduzione dei termini per la presentazione delle offerte. Il TAR Emilia Romagna rigetta il ricorso; la seconda classificata appella.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto il nodo delle migliorie. Il collegio ricostruisce la distinzione tra migliorie inammissibili, perché proposte integralmente dal concorrente, e migliorie ammissibili, perché originate da scelte di pianificazione della stazione appaltante. Nel caso concreto pista ciclabile e rotatoria risultano inserite in una convenzione urbanistica ancora in essere e in un piano di lottizzazione, richiamati quali allegati alla produzione della controinteressata, e la difesa appellante non muove sul punto specifiche eccezioni.

Da qui il principio: la modifica sostanziale del quadro autorizzatorio è vietata perché sottrarrebbe al vaglio preventivo dei soggetti pubblici la definizione di interessi rilevanti, con ritardo della procedura e alea sull’esito. Al contrario, quando le migliorie si attestano entro un percorso già individuato dalla stazione appaltante, il quadro non viene modificato ma solo implementato. In questa prospettiva anche la disponibilità giuridica delle aree può essere differita alla fase successiva alla gara, poiché la scelta di pianificazione resta ascrivibile all’amministrazione.

Sul fronte delle censure tecniche, il collegio ribadisce che le valutazioni della commissione rientrano nella discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per macroscopica illogicità o palese errore. Le doglianze sui cedimenti stradali, sulla durabilità del pacchetto, sul contenimento acustico, sulla struttura tecnico-operativa e sulla gestione informativa sono respinte perché generiche o fondate su criteri meramente quantitativi. Il motivo sulla rotatoria è inammissibile per genericità; quello sulla tinteggiatura del muro è inammissibile per formazione del giudicato sull’area esterna al vincolo paesaggistico.

Quanto alla brevità dei tempi di valutazione, il collegio richiama l’orientamento costante secondo cui la parte non può limitarsi a contestare la rapidità dell’esame, ma deve accompagnarla con censure sul risultato finale. Sulla riduzione dei termini per la presentazione delle offerte, l’art. 71, comma 3, del codice dei contratti consente termini ridotti per ragioni di urgenza specificamente motivate, nella specie ravvisate nell’esigenza di non perdere finanziamenti regionali. Il motivo sulle spese è respinto, trattandosi di statuizione espressione di ampio potere discrezionale.

L’appello è dunque rigettato, con conferma della sentenza di primo grado e condanna della parte appellante alla rifusione delle spese, liquidate in euro 6.000 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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