Anzianità aziendale dell’impresa cessionaria nel trasferimento d’azienda (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 374 del 22.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’anzianità aziendale di un trimestre, richiesto dall’art. 3, comma 4, d.m. n. 95442/2016 per l’ammissione alla cassa integrazione guadagni ordinaria con causale “mancanza di lavoro o di commesse”, è requisito autonomo e distinto dall’anzianità di effettivo lavoro dei dipendenti di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 148/2015. Il trasferimento di ramo d’azienda, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., non determina l’imputazione al cessionario dell’attività produttiva svolta dal cedente, atteso che la continuità del rapporto di lavoro non incide sull’anzianità dell’impresa. Ne consegue che, in difetto di deroga normativa, il requisito non può ritenersi soddisfatto dal cessionario che abbia avviato l’attività da meno di un trimestre alla data di presentazione della domanda. Il diniego dell’INPS fondato su tale presupposto non è sindacabile dal giudice amministrativo se non per palese illogicità, manifesta incongruenza o travisamento del fatto, attesa la natura tecnico-discrezionale della valutazione. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non integra vizio procedimentale nei procedimenti in materia previdenziale gestiti dagli enti previdenziali, espressamente esclusi dall’ambito di applicazione della norma.

Il Fatto

La società ricorrente acquisiva, con atto del 18.02.2025, un ramo d’azienda nell’ambito di una procedura di concordato preventivo in continuità, subentrando nella gestione di una unità produttiva con decorrenza dall’1.03.2025. A seguito di una contrazione temporanea delle commesse, la società presentava all’INPS, in data 4.04.2025, domanda di ammissione alla cassa integrazione guadagni ordinaria per il periodo 24.03.2025 – 22.06.2025, indicando la causale “mancanza di lavoro o di commesse”.

L’INPS respingeva l’istanza, rilevando che l’azienda, alla data di presentazione della domanda, aveva avviato l’attività produttiva da meno di un trimestre e che non sussistevano i presupposti per la ripresa dell’attività lavorativa. Avverso tale diniego la società proponeva ricorso, deducendo quattro motivi di impugnazione e insistendo per l’annullamento del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente delimitato l’ambito del proprio sindacato, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui l’accertamento dei presupposti per l’ammissione alla cassa integrazione guadagni rientra nella valutazione tecnico-discrezionale dell’ente previdenziale, sindacabile solo in caso di evidente illogicità, manifesta incongruenza o travisamento in fatto.

Con riguardo al primo motivo, il TAR ha ritenuto inapplicabile l’art. 10-bis legge n. 241/1990 al procedimento in esame. La norma, al quinto periodo, esclude espressamente dall’obbligo del preavviso di rigetto i procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali, qualificazione che comprende l’integrazione salariale, come confermato dalla giurisprudenza richiamata.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ha distinto i due requisiti normativi che la ricorrente aveva sovrapposto: da un lato, l’anzianità di effettivo lavoro di trenta o novanta giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 148/2015; dall’altro, l’anzianità aziendale di un trimestre richiesta dall’art. 3, comma 4, d.m. n. 95442/2016 per le imprese che intendano avvalersi della causale “mancanza di lavoro o di commesse”.

Il TAR ha precisato che solo sul primo requisito può incidere la disposizione di cui all’art. 2112 cod. civ., che garantisce la continuità del rapporto di lavoro in caso di trasferimento d’azienda, mentre il secondo requisito resta estraneo alla disciplina civilistica invocata. Il d.m. n. 95442/2016 non contempla, infatti, alcuna deroga che consenta di imputare al cessionario l’attività produttiva svolta dal cedente ai fini del computo del trimestre di anzianità.

Alla luce della decisività del requisito mancante, il Collegio ha ritenuto assorbite le ulteriori censure, applicando il principio per cui la legittimità di una sola delle ragioni poste a fondamento del provvedimento è sufficiente a sorreggerne la validità. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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