L’ammonimento del Questore non richiede la prova piena del reato di atti persecutori (TAR Puglia n. 201 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento del Questore ex art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 38/2009, è provvedimento di natura preventiva e dissuasiva, non punitiva, sicché i relativi presupposti non coincidono con quelli richiesti per la configurabilità del reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis cod. pen. L’accertamento demandato all’autorità di pubblica sicurezza non esige una prova stringente della responsabilità penale dell’ammonito, essendo sufficiente un quadro istruttorio dal quale emergano, anche sul piano indiziario, condotte reiterate, anomale, minacciose o moleste, apprezzate nel loro complesso, idonee a ingenerare un perdurante e grave stato di ansia e di paura nella vittima e a potenzialmente degenerare in condotte costituenti reato, secondo la regola del “più probabile che non”. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla insussistenza manifesta dei presupposti, alla manifesta irragionevolezza e alla sproporzione, senza possibilità di sostituzione di proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione.
Il Fatto
A seguito della richiesta di una donna, il Questore di Lecce adottava nei confronti dell’uomo il provvedimento di ammonimento, contestandogli una serie di condotte moleste e invasive poste in essere dopo l’interruzione della relazione sentimentale: reiterate e incessanti telefonate e messaggi, numerosissime e-mail dal contenuto vessatorio e minaccioso, nonché la pubblicazione su Facebook, nella qualità di Sindaco, di un post relativo alla fine della relazione, ripreso dalla stampa locale e nazionale.
Il destinatario dell’atto impugnava il decreto, deducendo violazione dei principi del giusto procedimento di cui agli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e incompletezza istruttoria. Si costituivano il Ministero dell’Interno e la Questura, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale richiama la natura giuridica dell’istituto, evidenziando che l’ammonimento svolge una funzione anticipatoria di tutela dei beni protetti dall’art. 612-bis cod. pen., intervenendo in una fase anteriore rispetto alla consumazione del reato e alla proposizione della querela. Da tale premessa discende l’attenuazione dei presupposti giustificativi: l’Amministrazione non è tenuta a fornire la prova piena della responsabilità dell’ammonito, ma deve disporre di un compendio indiziario coerente e attendibile, valutato secondo la regola del “più probabile che non”.
Alla stregua di tali coordinate, risultano irrilevanti gli esiti del giudizio penale conclusosi con l’estinzione per oblazione della contravvenzione di molestia ex art. 660 cod. pen., sia per l’anteriorità del provvedimento impugnato, sia perché i presupposti dell’atto amministrativo non coincidono con quelli della fattispecie penale. La natura cautelare dell’atto esclude la necessità di una prova specifica della consumazione del reato.
Quanto all’istruttoria, il Tribunale osserva che l’art. 8, comma 2, del d.l. n. 11/2009 subordina l’assunzione di informazioni a una valutazione di necessità rimessa alla discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, non essendo indispensabile né l’ascolto personale del destinatario, né l’assunzione di informazioni da terzi. La partecipazione procedimentale del ricorrente e la valutazione non generica delle sue osservazioni integrano le garanzie del giusto procedimento.
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene provata l’esistenza di una condotta reiterata e idonea a interferire con le abitudini di vita della donna, generando un perdurante stato di ansia e timore, culminata anche nell’annuncio di un proposito suicidario imputato alla vittima. Il clamore mediatico della vicenda, legato alla carica pubblica del ricorrente, ha accentuato l’impatto lesivo della condotta. Il decreto questorile risulta pertanto adeguatamente motivato e immune da profili di illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, con conseguente reiezione del ricorso e compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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