Requisito di specializzazione nel bando universitario e onere di impugnazione immediata (TAR Sicilia n. 2080 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando di concorso universitario che, mediante l’allegato espressamente qualificato come parte integrante della lex specialis, imponga il possesso di un titolo di specializzazione integra i requisiti di ammissione e non un semplice criterio di valutazione. Essa è pertanto immediatamente lesiva e deve essere impugnata nel termine decadenziale, non potendosi differire la contestazione all’esito della procedura. È legittimo il provvedimento rettorale che, rilevata la carenza del requisito in tutti i candidati idonei, non approvi gli atti della commissione. Spetta invece alla commissione un’ampia discrezionalità nella fissazione dei criteri di valutazione, sindacabile in sede giurisdizionale nei soli casi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità. Il solo coautoraggio scientifico tra commissario e candidato, in assenza di una dimostrata cointeressenza economica e professionale di particolare intensità, non integra causa di incompatibilità.
Il Fatto
Un ateneo bandisce una procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia. L’Allegato A al bando indica, tra i titoli richiesti per il settore concorsuale interessato, il possesso della specializzazione in Fisica Medica. All’esito delle valutazioni la commissione colloca al primo posto un candidato privo di tale titolo, seguito da altro candidato idoneo non vincitore; nessun altro raggiunge la soglia minima.
La Rettrice chiede chiarimenti alla commissione, che ritiene il titolo un semplice criterio di valutazione. Acquisito il parere dell’avvocatura erariale, con decreto del 16 luglio 2025 non approva gli atti e dispone una nuova valutazione che tenga conto del requisito; con successivo decreto del 5 novembre 2025 conclude il procedimento trasmettendo gli atti al Dipartimento. Il primo classificato impugna entrambi i decreti, deducendo la violazione dell’affidamento, lo sviamento di potere e l’illegittimità del bando; il secondo candidato propone autonomo ricorso e ricorso incidentale, censurando i criteri di valutazione e un asserito conflitto di interessi di un commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva ed esamina congiuntamente i mezzi che deducono censure identiche. Sul legittimo affidamento osserva che l’art. 4 del bando prevede l’ammissione con riserva e riserva al Rettore la verifica dei requisiti e l’eventuale esclusione: nessuna contraddittorietà è ravvisabile, perché non si è formato alcun affidamento qualificato in capo agli ammessi.
Quanto ai poteri rettorali, il Collegio richiama l’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 117/2000 e l’art. 7, comma 2, del regolamento di ateneo, che consentono al Rettore di rinviare gli atti alla commissione con provvedimento motivato e di non approvarli all’esito del riscontro. La Rettrice ha esercitato legittimamente tale potere.
Sul nodo centrale, il Collegio rileva che l’art. 1, comma 2, del bando qualifica l’Allegato A come parte integrante della lex specialis. Esso prevede in modo inequivocabile il titolo di specialista in Fisica Medica come requisito di ammissione, coerente con l’attività assistenziale che il vincitore avrebbe dovuto svolgere presso il policlinico universitario. Non colgono nel segno gli argomenti fondati sulle declaratorie del settore concorsuale e scientifico-disciplinare, che non contemplano l’attività assistenziale.
Da tale qualificazione discende l’irricevibilità del motivo subordinato di illegittimità del bando: la clausola, precludendo la partecipazione a chi non possieda il titolo, è immediatamente lesiva e andava impugnata tempestivamente, mentre il ricorso è stato notificato il 5 settembre 2025, a fronte del bando del 4 marzo 2024.
Sui criteri di valutazione, il Collegio ribadisce l’ampia discrezionalità della commissione, con sindacato limitato alla manifesta irragionevolezza. La griglia sull’h-index, la valorizzazione degli insegnamenti con più CFU e il criterio sull’attività assistenziale risultano coerenti con il bando e il regolamento; nessuna utilità deriverebbe comunque al ricorrente dall’attribuzione del massimo sull’attività assistenziale, insufficiente a superare la soglia di idoneità.
Infine, sul preteso conflitto di interessi, il Collegio applica l’orientamento restrittivo: le numerose pubblicazioni a firma congiunta, sempre in gruppi con più coautori, e la partecipazione ai medesimi progetti di ricerca non integrano quella collaborazione profonda, continuativa e prossima alla selezione idonea a configurare una cointeressenza economica e professionale. I ricorsi introduttivi e incidentali sono pertanto rigettati, con spese compensate.
Nota della Redazione
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