Decadenza da concessione dello stadio comunale e assegnazione diretta al nuovo concessionario (TAR Lombardia n. 961 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato pagamento di due rate del canone di concessione, dopo la messa in mora, legittima la decadenza anche qualora il concessionario versi una sola rata: l’adempimento parziale non soddisfa la finalità dell’intimazione ex art. 1454 cod. civ. e non evita né la risoluzione del contratto né la decadenza pubblicistica. La clausola che fissa la soglia in due rate non tollera un inadempimento permanente al di sotto di tale soglia, né consente di diluire la causa di decadenza nel complesso delle obbligazioni assunte. L’assegnazione diretta della concessione è legittima quando l’avviso di sollecitazione delle manifestazioni di interesse confermi la condizione di unicità del soggetto interessato, collegata alle caratteristiche oggettive dell’immobile e non subordinata allo svolgimento preventivo di una gara.
Il Fatto
Il Comune ha concesso alla società ricorrente l’uso esclusivo dello stadio comunale fino al 31 agosto 2028, con contratto che pone a carico del concessionario un canone annuo in due rate. Contestato il mancato pagamento delle ultime due rate, il responsabile del Settore Sport ha diffidato la società al versamento dell’importo complessivo di euro 218.192,12, fissando quindici giorni e richiamando l’art. 1454 del codice civile. Decorso il termine, la società ha versato una sola rata.
Il Comune ha quindi dichiarato la decadenza immediata e, in seguito, ha integrato la motivazione richiamando la decisione della FIGC di non ammettere la ricorrente al campionato professionistico. Ha poi assegnato direttamente la concessione per la nuova stagione all’unico soggetto che aveva risposto all’avviso di manifestazioni di interesse. La ricorrente ha impugnato gli atti, anche con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce anzitutto il meccanismo contrattuale. L’art. 8 del contratto qualifica come causa di decadenza il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, dopo la messa in mora. Il Comune si è attenuto a questo schema e l’oggetto dell’adempimento è rimasto costantemente descritto come il pagamento di entrambe le rate. Poiché la finalità dell’intimazione si raggiunge solo con l’adempimento integrale, il versamento di una sola rata non basta a evitare gli effetti legali.
Il Collegio respinge la tesi dell’esimente fondata sulla soglia delle due rate. La clausola va interpretata secondo buona fede e nel rispetto dell’equilibrio economico dell’accordo: raggiunta la soglia delle due rate insolute, il Comune può intimare il pagamento dell’intero debito e il concessionario evita la decadenza solo tornando alla fisiologia del rapporto. Diversamente, opina il Tribunale, il Comune svolgerebbe una funzione di finanziamento del concessionario.
Nessun rilievo assume il valore degli investimenti effettuati nello stadio. L’art. 4 del contratto esclude espressamente la compensazione tra canone e spese per migliorie e manutenzione. L’interesse pubblico si realizza solo con due controprestazioni cumulative: il pagamento puntuale del canone e l’acquisizione delle migliorie alla fine del rapporto. Solo l’amministrazione può concedere proroghe, senza obbligo di motivare il diniego.
Quanto all’integrazione motivazionale, il Tribunale la qualifica come provvedimento autonomo, non postumo, tempestivo rispetto alla decisione della FIGC. La concessione dello stadio comunale dedicato al calcio ha una causale specifica: garantire la continuità dell’attività calcistica di una squadra che rappresenti la Città. Il concessionario non è mero custode, ma custode, investitore e utilizzatore insieme, e tali componenti non possono essere scisse. Il riferimento a un nuovo concessionario non radicato storicamente nel territorio ha rilievo di mero fatto, non esistendo alcun diritto di prelazione per le società locali.
Sulla scelta del nuovo gestore, il Collegio riconosce l’interesse strumentale della ricorrente all’impugnazione, ma respinge le censure. L’art. 15 comma 1 punto 3 del Regolamento comunale consente l’affidamento senza gara in presenza della condizione di unicità del soggetto interessato, collegata alle caratteristiche oggettive dell’immobile. Non è necessaria una gara preventiva, essendo l’ipotesi del fallimento della gara disciplinata altrove. L’avviso di manifestazioni di interesse, adeguatamente pubblicizzato, ha validato la condizione di unicità, assicurando trasparenza agli operatori. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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