Giudizio di ottemperanza inammissibile per dissesto dell’ente locale (TAR Sicilia n. 2312 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di dissesto finanziario di un ente locale preclude, dalla data della dichiarazione e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 d. lgs. n. 267/2000, l’intrapresa o la prosecuzione delle azioni esecutive per i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Rientra tra tali azioni anche il giudizio di ottemperanza volto all’esecuzione di provvedimenti di condanna dell’ente al pagamento di somme. Ai fini dell’art. 252, comma 4, d. lgs. n. 267/2000, come integrato dall’art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004, convertito dalla legge n. 140/2004, sono compresi nella competenza dell’organo straordinario tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati con provvedimento giurisdizionale successivo. Il titolo esecutivo formatosi dopo il dissesto non muta la natura del credito, che resta anteriore e va soddisfatto in forma concorsuale.
Il Fatto
Una banca ricorrente agisce per l’ottemperanza di un’ordinanza definitiva emessa dal Tribunale di Ragusa, con cui era stata disposta l’assegnazione, in suo favore, di una somma di denaro presso il terzo pignorato, un Comune. Il credito originario era vantato dall’ATO nei confronti dell’ente locale e risultava da dichiarazione positiva resa dal terzo pignorato nel 2016.
Il Comune, destinatario del giudizio, non si è costituito. Il Collegio ha disposto incombenti istruttori e ha sottoposto alla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la questione di ammissibilità del ricorso riferita a debiti sorti prima della dichiarazione di dissesto. La parte ricorrente ha replicato sostenendo la natura post-dissesto del credito, per essersi il titolo formato nel 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento dello stato di dissesto: il Comune ha dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione del Consiglio comunale, immediatamente esecutiva, e versa tuttora in tale stato, non risultando approvato il rendiconto di cui all’art. 256 d. lgs. n. 267/2000. Ne deriva che la competenza dell’organo straordinario di liquidazione concerne i crediti per fatti o atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2022.
Il Tribunale richiama il costante orientamento secondo cui la dichiarazione di dissesto preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione, anche se liquidate in via definitiva solo successivamente. Nel caso concreto, il credito vantato dall’ATO nei confronti del Comune è anteriore a tale data, posto che l’ordinanza originaria di assegnazione è del 2016.
Su queste basi opera il disposto dell’art. 248, comma 2, d. lgs. n. 267/2000, che inibisce azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario e prevede l’estinzione d’ufficio delle procedure esecutive pendenti con inserimento nella massa passiva. Tra le azioni inibite rientra anche il giudizio di ottemperanza, considerato alla stregua di una misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore.
Il Collegio richiama poi l’art. 252, comma 4, d. lgs. n. 267/2000 e la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004. Su questa linea si collocano l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2020, per cui rientrano nella competenza dell’organo straordinario anche le obbligazioni che, pur sorte in seguito, siano conseguenza diretta e immediata di atti e fatti di gestione pregressi, e l’Adunanza Plenaria n. 1 del 2022, sulla frustrazione della ratio della gestione liquidatoria. Il credito, quindi, va soddisfatto esclusivamente in forma concorsuale ed in sede liquidatoria.
Il titolo esecutivo sopravvenuto non altera tale esito: l’ordinanza definitiva di assegnazione, pur successiva al dissesto, si riferisce a un credito preesistente e rientra nella nozione di provvedimento giurisdizionale successivo al fatto generatore, come previsto dalla norma di interpretazione autentica. Non risultando addotti elementi circa l’approvazione del rendiconto, il ricorso è inammissibile. Nulla si dispone sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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