Revocazione contabile: l’errore di fatto non copre le valutazioni di merito (Corte dei Conti Sez. II App. n. 253 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c., è ammessa nei soli casi in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure sull’inesistenza di un fatto positivamente stabilito, sempre che il fatto non abbia costituito punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. L’errore revocatorio postula una falsa percezione della realtà o una svista materiale, di immediata rilevabilità dal solo raffronto tra sentenza e atti, senza indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive. Non integra il vizio la censura che contesti l’apprezzamento, la valutazione o l’interpretazione delle risultanze processuali, né il preteso travisamento della prova, riconducibile all’errore di giudizio. In tema di responsabilità amministrativa, l’ingerenza dolosa del sindaco nelle procedure di erogazione di sussidi agli indigenti, con obliterazione degli adempimenti procedimentali e istruttori, fonda l’addebito contabile indipendentemente dall’esito del giudizio penale.
Il Fatto
Il sindaco e il dirigente responsabile dei servizi sociali di un Comune erano stati condannati, con sentenza della Sezione giurisdizionale regionale, al risarcimento del danno per l’indebita erogazione, nel primo semestre 2016, di sussidi a persone disagiate. La condanna era stata confermata, quanto al dolo e in via solidale, per euro 20.000,00, oltre interessi legali.
Avverso la sentenza d’appello i due condannati hanno proposto ricorsi per revocazione, deducendo l’errore di fatto risultante dagli atti. Il primo assumeva l’omessa percezione di una nota con cui il dirigente aveva ordinato alla responsabile del procedimento di corredare ogni erogazione di apposita relazione sociale. Il secondo contestava la configurazione del danno come sviamento delle risorse, richiamando una sentenza penale assolutoria divenuta irrevocabile. La Procura generale ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto disposto la riunione dei ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza. Ha poi richiamato la nozione di errore revocatorio, individuandone i caratteri secondo la giurisprudenza di legittimità: percezione erronea dei fatti di causa non oggetto di discussione, esclusione dell’attività interpretativa e valutativa, evidenza assoluta, decisività del vizio.
Il Collegio ha valorizzato l’approdo delle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, secondo cui non è deducibile come vizio revocatorio il travisamento della prova: tra errore percettivo ed errore valutativo non vi è spazio intermedio. L’errore di fatto può riguardare solo il contenuto oggettivo della prova, non la verifica logica della sua riconducibilità al fatto.
Nel caso concreto, i ricorsi miravano a una rivalutazione di circostanze ampiamente esaminate dal giudice d’appello. La nota richiamata dal primo ricorrente è risultata ininfluente: il coinvolgimento della responsabile nell’acquisizione della relazione non esime dalla responsabilità il sindaco, la cui condotta dolosa ha determinato un’ingerenza indebita nel procedimento, con obliterazione degli adempimenti. L’assoluzione penale non incide sull’accertamento contabile, avendo il giudice penale rimarcato la rilevanza della vicenda in ambito contabile.
Quanto al secondo ricorrente, la censura sul quantum del danno richiedeva una verifica estranea al rimedio. La sentenza impugnata aveva già chiarito che il rispetto delle limitazioni modali è presupposto di legittimità della spesa e che la certificazione ISEE non attribuiva automaticamente titolo al contributo. La distribuzione cronologica degli aiuti, concentrata in un semestre elettorale, è stata letta come indicatore di anomalia gestionale.
Le censure sono pertanto state dichiarate inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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