Correzione in appello dell’errore materiale sulla quota retributiva della pensione mista (Corte dei Conti Sez. II App. n. 267 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il contrasto tra motivazione e dispositivo di una sentenza non ne determina la nullità quando la statuizione sia ricostruibile attraverso il confronto tra le due parti del provvedimento e la clausola “come in parte motiva” renda evidente la volontà decisoria del giudice. In tal caso il contrasto è mero errore materiale, correggibile con la procedura di cui all’art. 112, comma 3, c.g.c., che ne consente la devoluzione ed effettuazione in grado d’appello. La cessazione della materia del contendere presuppone la costituzione delle parti nelle forme di rito e una volontà concorde espressa da procuratori muniti del relativo potere. Nel merito, la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con l’applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.

Il Fatto

Un ex militare dell’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio nel dicembre 2019 con un’anzianità complessiva superiore a vent’anni e con tredici anni e quattro mesi maturati al 31 dicembre 1995, ha ottenuto in primo grado l’accoglimento parziale del ricorso sulla riliquidazione della pensione. La Sezione giurisdizionale per la Calabria ha riconosciuto in motivazione il diritto all’applicazione del coefficiente annuo del 2,44% sulla quota retributiva, ma nel dispositivo ha indicato l’aliquota del 44% di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

L’INPS ha proposto appello davanti alla Sezione seconda giurisdizionale centrale, deducendo la violazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995 e segnalando il contrasto tra le due parti del provvedimento. Nel corso del giudizio l’Istituto ha riliquidato il trattamento con l’aliquota del 2,44%, riliquidazione accettata dall’interessato.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale la Corte dichiara la contumacia dell’appellato, non costituitosi in appello nonostante la regolare notifica del gravame presso il domicilio digitale dei difensori officiati in primo grado. Passa quindi al merito, ritenendo il gravame meritevole di parziale accoglimento.

Il Collegio richiama i principi ermeneutici della Cassazione sul rapporto tra motivazione e dispositivo: sussiste contrasto insanabile, con nullità della sentenza ai sensi degli artt. 156 e 360, n. 4, cod. proc. civ., quando il provvedimento è inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale. Quando invece le ragioni del contrasto si rivelano meramente apparenti, perché la decisione è illustrata in modo esaustivo e chiaro, l’espressione contrastante costituisce mero errore materiale, risolvibile con la procedura di correzione.

Nella specie la dicitura “come in parte motiva” contenuta nel dispositivo lascia intendere che la decisione del giudice è stata quella di riconoscere la riliquidazione con l’aliquota annua del 2,44% sulla quota retributiva. La motivazione si conforma peraltro alla pronuncia delle Sezioni riunite n. 12/2021/QM, intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza, che ha esteso anche ai militari cessati con anzianità inferiore a quindici anni al 31 dicembre 1995 il calcolo della quota retributiva con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.

La Corte esclude però la cessazione della materia del contendere richiesta oralmente dal difensore dell’INPS. L’appellato non si è ritualmente costituito e l’istanza trasmessa a mezzo pec è sottoscritta dal difensore di primo grado, non abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. La declaratoria presuppone la costituzione delle parti nelle forme di rito e una volontà concorde espressa da procuratori muniti del relativo potere.

Nel merito l’appello è parzialmente accolto: la Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.g.c., sostituendo la locuzione sull’aliquota del 44% con quella del coefficiente annuo del 2,44% sull’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 ai fini del computo della quota A. Le spese del giudizio sono compensate in ragione della peculiarità dei profili in rito e della parziale soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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