Conto giudiziale non dovuto dal consegnatario con mero debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 214 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale, cui sia riferibile un mero debito di vigilanza, non è tenuto alla resa del conto giudiziale, che grava esclusivamente sul consegnatario con debito di custodia in senso tecnico. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, i consegnatari con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto, dovuto invece, ai sensi degli artt. 11 e 23 del medesimo D.P.R., dai consegnatari con debito di custodia. Il debito di custodia presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio. I beni giacenti presso i singoli uffici e le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento degli stessi restano esclusi dalla resa del conto. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto, restando fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la posizione di un consegnatario di beni mobili in servizio presso un Comune, con riferimento all’esercizio finanziario 2014. Il conto, datato 30 gennaio 2015, risulta sottoscritto dall’agente contabile e dalla responsabile del servizio finanziario, con firma digitale apposta in data 18 gennaio 2023, ed è stato depositato presso la Sezione in data 1° febbraio 2023 tramite l’applicativo informatico, con ampio ritardo rispetto alla tempistica prevista dall’art. 139 del Codice di Giustizia Contabile.
Con relazione del magistrato istruttore, rilevata l’insussistenza di elementi sufficienti per una proposta di dichiarazione di regolarità del conto e di discarico, la posizione è stata deferita al Collegio. Il conto contiene un elenco di beni mobili ubicati presso l’ufficio di pertinenza, senza dati relativi allo scarico e alla consistenza, come previsto dal modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. L’agente contabile, con memoria depositata il 23 settembre 2025, ha preso atto che per i beni affidati, destinati al normale uso per il funzionamento degli uffici, non configurandosi un debito di custodia, non era dovuta la redazione del conto giudiziale, chiedendo declaratoria di improcedibilità. Il P.M. ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo di riferimento. L’art. 93 del T.U.E.L. sancisce l’obbligo di resa del conto giudiziale per il tesoriere e per ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali. La formulazione letterale richiama la “gestione” e i “beni” senza distinzione, con locuzione di ampia portata.
Tuttavia, anche per i beni mobili degli enti locali costituisce principio consolidato che soltanto i consegnatari con debito di custodia sono tenuti a rendere il conto giudiziale della loro gestione. La Corte richiama in proposito Sez. Abruzzo n. 89/2015, Sez. Piemonte n. 278/2021 e Sez. Veneto n. 37/2014, nonché, per i beni immobili, Sez. Friuli n. 17/2014 e Sez. Piemonte n. 86/2016.
La distinzione tra le due figure è tratteggiata con precisione. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
La Corte chiarisce il criterio di discrimine quantitativo e qualitativo: qualora la giacenza presso i singoli uffici ecceda, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa sarebbe finalizzata non al funzionamento ma al continuativo rifornimento, configurandosi una vera e propria gestione contabile, connotata da debito di custodia e soggetta alla resa del conto. La figura del consegnatario con debito di custodia si caratterizza dunque per gestioni tipicamente di magazzino, con debito di materie o di oggetti e obbligo restitutorio. La Corte richiama Sez. Calabria n. 39/2020 e Sez. Liguria n. 133/2016.
Nel caso concreto, i beni indicati nell’elenco erano in uso all’ufficio per l’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali e non già custoditi in un deposito per essere successivamente distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino in conformità al mod. 24. Grava pertanto un mero obbligo di vigilanza, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto e dichiarazione di improcedibilità del giudizio di conto. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c., essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari, le spese processuali sono compensate.
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Nota della Redazione
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