Resa del conto giudiziale e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 13 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per resa di conto introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c. è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c. in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7. Qualora, nelle more del giudizio, l’agente contabile abbia trasmesso il conto giudiziale in ottemperanza al decreto che ha fissato i termini, il giudice dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., la fissazione del termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2018, riferito a una struttura ricettiva gestita da un agente contabile esterno di un comune. L’istanza chiedeva inoltre l’applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato inadempimento, la fissazione della scadenza per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente e la dichiarazione di cessata materia del contendere in caso di presentazione del conto.
Con decreto il Giudice monocratico ha fissato i termini per la presentazione e il deposito del conto. Successivamente il comune ha comunicato che le strutture interessate, tra cui quella in epigrafe, avevano trasmesso il conto giudiziale, debitamente parificato. La Procura ha quindi chiesto la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo nella richiesta all’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dalla qualificazione del rito. Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c.
La fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c. resta riservata al solo caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7. Il giudice conforta tale lettura con un ampio richiamo di pronunce delle Sezioni giurisdizionali regionali, tra cui Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche n. 139/2018, n. 167/2019 e n. 170/2019, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria n. 182/2019 e n. 183/2019, Sezione Giurisdizionale per l’Umbria n. 35/2017 e Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania n. 472/2016.
Accertato in fatto che il conto relativo all’esercizio 2018 risulta trasmesso alla Segreteria della Sezione in ottemperanza a quanto disposto con il decreto che aveva fissato i termini, il giudice rileva che è venuto meno l’interesse alla pronuncia richiesta dalla Procura. Ne deriva la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, in adesione alle richieste del P.M.
Il giudice precisa infine che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, rimesse al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c., richiamando sul punto le pronunce della Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto n. 100/2019 e della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania n. 472/2016. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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