Resa del conto giudiziale distingue debito di custodia e debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 146 del 20.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia. Tale obbligo grava unicamente sul consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Il discrimine rispetto al debito di vigilanza, che non comporta obbligo di resa, è dato dalla gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con movimentazione in carico e scarico che configura un obbligo restitutorio. La mera elencazione ricognitiva di beni eterogenei, anche a carattere durevole, riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente, è assoggettata a mero debito di vigilanza. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’amministrazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la posizione di un dipendente di un comune, indicato come consegnatario di beni con riferimento all’esercizio finanziario 2023. Il conto giudiziale, iscritto al registro di Segreteria, concerne esclusivamente beni mobili di pertinenza dell’ente locale.

Nella relazione istruttoria il magistrato dubita della qualificazione del dipendente come consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale deposita le proprie conclusioni chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua l’elemento discriminante tra le due posizioni soggettive nella natura della gestione affidata. Il consegnatario per debito di custodia è qualificabile come agente contabile ed è obbligato alla resa del conto. Il consegnatario per debito di vigilanza, al contrario, è qualificabile come agente amministrativo e non è soggetto a tale obbligo.

Lo spartiacque risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, caratterizzata da esistenze iniziali e rimanenze finali. I movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano incrementi o decrementi degli oggetti ricevuti in consegna, configurando un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.

La Corte richiama la giurisprudenza contabile consolidata (Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017). Da tale indirizzo discende che l’obbligo di resa non può prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia, riferibile soltanto a chi gestisca un deposito o magazzino ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato da acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.

Il debito di vigilanza si configura invece in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso e della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio.

Nel caso concreto il conto non consente di individuare beni per i quali sia previsto un effettivo debito di custodia. La natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole, e l’assenza di una tipica gestione di “cassa” o “magazzino” portano a qualificare il conto come mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale dell’ente. Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio e dispone la restituzione del conto all’amministrazione, nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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