Indebita percezione del reddito di cittadinanza e giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 61 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di responsabilità amministrativo-contabile per l’indebita percezione del reddito di cittadinanza, misura a connotazione pubblicistica e strumentale all’inserimento lavorativo del percettore. La presentazione di autocertificazioni non rispondenti alla reale situazione familiare e di residenza viola gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina del beneficio. Da tale condotta deriva, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.L. n. 4/2019, la decadenza immediata dal beneficio e l’obbligazione di restituzione delle somme indebitamente percepite. L’elemento soggettivo del dolo è integrato dalla consapevole e volontaria violazione degli obblighi assunti con la pubblica amministrazione mediante modelli sottoscritti dal richiedente.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania ha convenuto in giudizio la beneficiaria del reddito di cittadinanza chiedendone la condanna al pagamento, in favore dell’INPS, di euro 12.840,00, oltre interessi, rivalutazione e spese. L’importo corrisponde a quanto erogato a seguito di domanda presentata nel 2021.
Secondo la prospettazione attorea, costei avrebbe omesso di indicare la composizione del proprio nucleo familiare e avrebbe attestato falsamente di risiedere in Ischia, in un immobile in locazione, laddove risiedeva invece in Barano d’Ischia. La questione giunge dinanzi al giudice di prime cure a seguito della sentenza n. 232/2025 della II Sezione di Appello, che, accogliendo il gravame della Procura contabile avverso la sentenza n. 62/2024, ha dichiarato sussistente la giurisdizione contabile e ha rimesso la causa alla decisione sul merito. La convenuta, regolarmente citata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il giudice dichiara anzitutto la contumacia della convenuta. Il thema decidendum è circoscritto all’accertamento della responsabilità per il danno erariale, avendo la fase rescissoria già consolidato la giurisdizione sulla materia.
Nel merito la domanda è accolta. La documentazione in atti comprova l’avvenuta indebita percezione del beneficio, conseguita a una domanda nella quale la richiedente ha omesso di indicare la consistenza del nucleo familiare e ha attestato una residenza diversa da quella effettiva. Il Collegio richiama l’art. 7, comma 1, del D.L. n. 4/2019, che prevede la decadenza immediata dal beneficio, la revoca della misura concessa e la nascita dell’obbligazione di restituzione delle somme indebitamente percepite in caso di inottemperanza all’obbligo di comunicazione di ogni fattore che alteri i requisiti economici.
La Corte ravvisa il nesso di causalità tra la condotta illecita e il danno erariale, rappresentato dal contributo indebitamente percepito e non restituito. La beneficiaria è risultata erroneamente in possesso dei requisiti patrimoniali proprio in forza delle false dichiarazioni rese in sede di autocertificazione.
Quanto all’elemento soggettivo, l’illecito è imputato a titolo di dolo, inteso come consapevole e volontaria violazione degli obblighi assunti con l’amministrazione erogatrice. La prova del dolo discende dalla volontaria assunzione di responsabilità circa il contenuto delle dichiarazioni, rese su modelli compilati e sottoscritti personalmente.
La convenuta è pertanto condannata al risarcimento del danno quantificato in euro 12.840,00, oltre rivalutazione monetaria dall’epoca della corresponsione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo. Le spese del giudizio di appello sono integralmente compensate, trattandosi di pronuncia in rito; le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da nota di segreteria.
Nota della Redazione
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