Conti giudiziali irregolari ma senza ammanco per confusione contabile ALPI (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 124 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di conto l’agente contabile risponde anche degli esercizi anteriori all’atto formale di nomina, quando ha sottoscritto i conti giudiziali e non vi sia stato un formale passaggio di consegne che abbia individuato un confine di responsabilità contabile. Il conto è irregolare quando le scritture presentano disallineamenti tra riscossioni, rendiconti e riversamenti in Tesoreria tali da non consentire un riscontro analitico, senza che l’agente fornisca elementi chiarificatori. L’irregolarità può essere dichiarata anche in assenza di ammanco, quando i riversamenti documentati superano le riscossioni accertate. La continuità diacronica tra esercizi consente di neutralizzare un ammanco di un esercizio con i maggiori versamenti di quello precedente o successivo. Il collegio trasmette gli atti alla Procura erariale quando emergono profili di danno da valutare, come lo svolgimento di attività libero professionale in assenza di convenzione.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale esamina quattro conti giudiziali resi da un agente contabile dell’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, relativi alla gestione delle riscossioni dello sportello ALPI – Attività Libera Professione Intramoenia per gli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018 e 2019.
Le relazioni del magistrato istruttore evidenziano plurime criticità: versamenti non allineati alle quietanze di Tesoreria e dell’impresa di trasporto valori, riscossioni divergenti dai rendiconti di cassa, contestazioni di attività svolte in assenza di convenzione, omissioni di registrazione. L’agente, per gli esercizi 2016 e 2017, eccepisce di non rivestire la qualifica di agente contabile, assunto solo a fine 2018.
La Motivazione della Corte
Il collegio esamina preliminarmente la questione di legittimazione passiva per gli esercizi 2016 e 2017. L’eccezione è respinta: pur prescindendo dall’atto formale di nomina, l’agente ha sottoscritto i conti giudiziali relativi a tali annualità e, in mancanza di un formale passaggio di consegne, ha fatto proprie le risultanze ivi iscritte.
Nel merito la gestione è giudicata confusa, caratterizzata da disallineamenti e incertezze tanto nelle riscossioni quanto nei riversamenti. Per il conto giudiziale n. 36130 (esercizio 2016) la Corte, in assenza delle ricevute di pagamento, ricostruisce gli incassi dai rendiconti sintetici, accertando un totale di euro 1.654.990,00 contro il dato di euro 1.644.865,00 iscritto nel conto. L’importo dei riversamenti risulta superiore all’incassato, con un esito definito inspiegabile e non chiarito dall’agente.
Per il conto giudiziale n. 36131 (esercizio 2017) il risultato è opposto: gli incassi complessivi ammontano a euro 1.614.435,00 rispetto a euro 1.542.727,00 del conto, con minori riversamenti per euro 10.109,00. Tale ammanco è però sterilizzato dai maggiori versamenti dell’esercizio precedente, in ragione della continuità diacronica dei conti.
Per il conto giudiziale n. 37435 (esercizio 2018) e per il conto giudiziale n. 37428 (esercizio 2019) la Corte richiama le relazioni integrative e conferma la persistenza di discordanze, con riversamenti superiori all’incassato. Quanto all’esercizio 2019 la relazione conclusiva indica una differenza di euro 6.552,00 a favore del riversato.
Il collegio dà atto che il risultato paradossale — avere documentato versamenti in Tesoreria maggiori di quanto dichiarato di avere riscosso — dipende in gran parte dalla difficoltà iniziale di tracciamento dei pagamenti presso gli studi medici privati, che ha imposto due diversi metodi di riscontro. Ciò nonostante, conclude per una pronuncia di irregolarità senza ammanco sui quattro conti. Valuta poi l’interrogativo del Pubblico ministero sullo svolgimento di attività libero professionale in assenza di convenzione e dispone la trasmissione degli atti alla Procura erariale per le valutazioni di competenza. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
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