Assegno ad personam non riassorbibile escluso dalla quota A di pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 180 del 20.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione del personale ferroviario, la base pensionabile della quota A è costituita esclusivamente dagli assegni personali che disposizioni di legge o di contrattazione collettiva qualificano come utili ai fini del calcolo. Dopo la privatizzazione dell’Ente Ferrovie dello Stato, la materia è disciplinata dal CCNL di settore, che integra l’art. 22 della legge n. 177/1976. Ai sensi dell’art. 63, comma 5, del CCNL 2003-2006, solo gli assegni ad personam determinati dalle eccedenze retributive risultanti in sede di prima applicazione del contratto sono computabili nella quota A. L’assegno ad personam non riassorbibile attribuito per mero apprezzamento della professionalità del dipendente, in data successiva all’entrata in vigore del CCNL, è correttamente escluso dal calcolo.

Il Fatto

Il ricorrente, collocato in pensione e titolare di trattamento liquidato dapprima in via provvisoria e poi in via definitiva, ha chiesto la ricostituzione della prestazione sostenendo che l’assegno personale non riassorbibile di € 178,57 mensili, poi indicato in € 2.500,00 annui, non era stato inserito nella base pensionabile. L’INPS aveva riliquidato la prestazione ai soli fini perequativi, senza considerare l’assegno nelle retribuzioni fisse poste a base della quota A. Le domande di ricostituzione, per motivi reddituali e contributivi, erano state rigettate e i provvedimenti impugnati in sede amministrativa erano rimasti inevasi.

Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei Conti chiedendo l’accertamento del diritto all’inserimento dell’assegno nella quota A e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze. L’Istituto si è costituito eccependo di aver utilizzato le voci segnalate dal datore di lavoro e di non poter ricostruire autonomamente la composizione delle quattro voci contributive. Su ordinanza istruttoria è stato coinvolto il datore di lavoro, che ha depositato la documentazione richiesta.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta direttamente il merito, in assenza di questioni preliminari, e respinge il ricorso. Il punto di partenza è la qualificazione dell’assegno: dagli atti emerge che il datore di lavoro lo ha riconosciuto come forma di apprezzamento dell’impegno personale e della professionalità del dipendente, e non per eccedenze retributive.

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 22, comma 2, della legge n. 177/1976 stabilisce che la base pensionale del personale ferroviario è costituita solo dagli assegni personali qualificati come utili da disposizioni di legge. A seguito della privatizzazione dell’Ente Ferrovie dello Stato, il trattamento economico del personale è disciplinato dalla contrattazione collettiva, divenuta l’unica fonte regolatrice del rapporto. Ne deriva che la disciplina legale va integrata dal CCNL 2003-2006.

Il riferimento decisivo è l’art. 63, comma 5, del CCNL, secondo cui solo gli assegni ad personam determinati dalle eccedenze di retribuzione risultanti in sede di prima applicazione del contratto, e finalizzati a conservare il miglior trattamento già acquisito al 1° agosto 2003, sono utili ai fini del calcolo della quota A di cui all’art. 13, lett. a), del d.lgs. n. 503/1992.

Su questa linea si collocano anche la circolare INPS n. 175/2001 e la comunicazione richiamata dal datore di lavoro. La Corte respinge perciò la doglianza secondo cui l’esclusione dell’assegno si fonderebbe su un semplice messaggio dell’Istituto privo di valore normativo, perché la fonte della regola è la contrattazione collettiva.

Nel caso concreto, l’assegno è stato riconosciuto in data successiva all’entrata in vigore del CCNL e non secondo il meccanismo dell’art. 63, comma 5. La sua mancata inclusione nella quota A è pertanto corretta e il ricorso è respinto. La particolarità della materia giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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