Obbligo di resa del conto giudiziale e vigilanza sui beni dell’ente locale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 100 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale in capo al consegnatario di beni mobili di un ente locale presuppone l’esistenza di un effettivo debito di custodia, configurabile soltanto quando la gestione abbia natura di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e conseguente obbligo restitutorio. In difetto di tale presupposto, la posizione del dipendente che sorveglia beni eterogenei, anche a carattere durevole, destinati all’uso delle articolazioni dell’ente, integra un mero debito di vigilanza, che non genera l’obbligo di resa del conto. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’Amministrazione.
Il Fatto
Il giudizio di conto trae origine dal conto giudiziale presentato da un dipendente di un comune, qualificatosi consegnatario di beni mobili dell’ente con riferimento all’esercizio finanziario 2020. Il conto riguardava esclusivamente beni mobili di pertinenza comunale, asseritamente riconducibili a un presunto debito di custodia.
Nella relazione istruttoria il magistrato dubitava della qualificazione di consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate il 27.06.2025, chiedeva la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il relatore esponeva il contenuto della relazione e il Pubblico Ministero instava per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte individua lo spartiacque tra le due posizioni soggettive nell’esistenza di una gestione tipicamente di cassa o di magazzino, caratterizzata da esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo in questo caso i movimenti in carico e scarico dell’esercizio determinano un incremento o un decremento dei beni ricevuti in consegna, con la configurazione di un obbligo restitutorio e, dunque, dell’obbligo di resa del conto giudiziale.
Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile consolidata sul punto, citando Sezione giurisdizionale centrale n. 963 del 2017, Sezione giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017 e Sezione giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017. Da tale indirizzo discende che l’obbligo di resa del conto, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, non può prescindere dall’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia, che investe soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.
La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza, non soggetto all’obbligo di resa, si configura invece in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso e della gestione delle scorte operative assegnate all’Ufficio.
Nel caso concreto la Corte rileva la natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole, e l’assenza di una tipica gestione di cassa o di magazzino. Il conto si sostanzia in una mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale del Comune, riconducibile a una gestione riepilogativa e non a un deposito. Ne deriva il difetto dell’obbligo di resa del conto e, conseguentemente, l’improcedibilità del giudizio iscritto a ruolo, con restituzione del conto all’Amministrazione. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
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