Mansioni superiori e base pensionabile: differenze retributive non computabili senza continuità (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 81 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le differenze retributive riconosciute al dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori non sono automaticamente computabili nella base pensionabile. L’espletamento di fatto di mansioni superiori, ancorché accertato in sede definitiva dal giudice del lavoro, dà luogo a un plus retributivo, ma non attribuisce di per sé il diritto al computo di quel plus nel trattamento di quiescenza. A tal fine occorre un titolo a valenza generale che renda pensionabile l’emolumento. I compensi corrisposti per sopperire a scoperture di organico, essendo per loro natura revocabili al venir meno delle esigenze organizzative, sono assimilabili agli assegni ad personam e difettano del requisito della continuità, pur presentando natura fissa e corrispettiva.

Il Fatto

Un dipendente di un’azienda ospedaliera, collocato in quiescenza, ha agito davanti alla Corte dei conti per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico in ottemperanza a una sentenza del giudice del lavoro. Quella pronuncia, confermata in appello e divenuta irrevocabile, aveva riconosciuto al lavoratore lo svolgimento di mansioni superiori e aveva condannato l’azienda al pagamento delle differenze retributive e del TFR.

Secondo il ricorrente, l’azienda non aveva tenuto conto di quel riconoscimento nel ricalcolo della pensione e del TFR, con una differenza sui ratei mensili quantificata in una somma complessiva. Esperiti inutilmente i tentativi bonari, ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione e la condanna dell’azienda ospedaliera e dell’INPS, ciascuno per quanto di competenza, al pagamento delle differenze, con interessi e rivalutazione; in subordine, una CTU. L’INPS ha eccepito l’avvenuto decesso del titolare della pensione e la prescrizione quinquennale; l’azienda ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza della pretesa. Il processo è stato interrotto per il decesso del ricorrente e riassunto dall’erede universale.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico individua l’oggetto del giudizio nell’accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico che tenga conto del riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, accertato in sede definitiva dal giudice del lavoro mentre il dipendente era in servizio.

Sul fondamento della pretesa, il giudicante dichiara di non avere ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza consolidata delle Sezioni di appello della Corte dei conti, richiamando da ultimo I App., sent. n. 14/2020. Secondo tale orientamento, i compensi percepiti per l’espletamento delle mansioni superiori non sono inclusi nella base pensionabile, neppure quando siano stati corrisposti stabilmente e ininterrottamente.

La Corte esclude che la semplice percezione del compenso ne determini l’automatica pensionabilità, in mancanza di un titolo a valenza generale che legittimi l’erogazione a tali finalità. L’attribuzione di mansioni superiori, ricorrendone i presupposti di legge, dà luogo al riconoscimento in servizio di una maggiore retribuzione, ma non necessariamente e automaticamente al diritto di computo del plus retributivo nella base pensionabile.

Il giudice richiama il passaggio argomentativo della pronuncia citata: le differenze retributive per mansioni superiori, pur avendo natura fissa e corrispettiva, difettano del requisito della continuità. Si tratta di assegni caratterizzati da intrinseca revocabilità, sostanzialmente assimilabili agli assegni ad personam, perché remunerano una mansione superiore esercitata per sopperire a scoperture di organico e per fronteggiare particolari esigenze organizzative, essendo per ciò stesso suscettibili di revoca ove tali esigenze vengano meno.

Alla stregua di queste conclusioni il ricorso è respinto nel merito. Il giudice compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio, in considerazione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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