Resa del conto: sanzione solo per omessa trasmissione, non per allegati mancanti (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 150 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria di cui all’art. 141, comma 7, del codice di giustizia contabile presuppone che l’agente contabile abbia presentato il conto alla propria amministrazione e che questa non lo abbia trasmesso alla sezione giurisdizionale: solo in tale ipotesi il giudice monocratico acquisisce il conto d’ufficio e commina la sanzione al responsabile del procedimento. La fattispecie della mancata trasmissione del conto è distinta da quella dell’omesso deposito di un allegato, come la relazione dell’organo di revisione. Le norme che prevedono sanzioni amministrative sono di stretta interpretazione e non consentono di ricavare l’obbligo sanzionato dal generico riferimento del comma 4 a “tutti gli altri adempimenti” incombenti sull’amministrazione. La regolare trasmissione del conto determina l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Il Fatto
La Procura Regionale ha chiesto al giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione giurisdizionale di assegnare, ai sensi dell’art. 141 del d.lgs. n. 174/2016, un termine perentorio alla banca tesoriera di un Comune per il deposito del conto giudiziale relativo all’anno 2022, ai sensi degli artt. 93 e 233 del d.lgs. n. 267/2000.
Con decreto del 14.05.2025 è stato fissato il termine di 120 giorni per il deposito dei conti e il successivo termine di 60 giorni per la trasmissione degli stessi alla Sezione. L’amministrazione comunale ha trasmesso i conti entro il termine assegnato. All’udienza camerale la Procura ha dato atto della regolare trasmissione, ma ha rilevato che non era stata depositata, insieme al conto, la relazione dell’organo di revisione, chiedendo l’applicazione della sanzione dell’art. 141, comma 7, cod. giust. cont. nei confronti del responsabile del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il giudice richiama il più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio per resa di conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ex art. 144 c.g.c. (Corte dei conti, Sez. Marche, n. 198/2020).
Su tale premessa, il giudizio viene definito con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere quanto all’avvenuto deposito del conto giudiziale.
Quanto all’ulteriore istanza della Procura, il giudice osserva che l’art. 141, comma 7 disciplina un’ipotesi diversa: esso si applica quando l’agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest’ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale. In tal caso il conto è acquisito d’ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell’art. 139, comma 2.
La fattispecie descritta dalla Procura è dunque altra e diversa: la mancanza di un allegato, valutato come necessario, al conto già trasmesso. Il giudice esclude inoltre che la sussistenza di un obbligo sanzionato possa ricavarsi dal generico riferimento del comma 4 a “tutti gli altri adempimenti” incombenti sull’amministrazione, ribadendo che le norme che prevedono sanzioni amministrative sono di stretta interpretazione.
L’istanza del Pubblico Ministero è pertanto respinta. Il giudizio è dichiarato estinto per cessata materia del contendere, nulla per le spese, con rimessione degli atti al magistrato relatore per il loro concreto esame.
Nota della Redazione
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