Cessazione della materia del contendere nel giudizio contabile pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 315 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istituto della cessazione della materia del contendere, pur in assenza di una disposizione espressa, trova applicazione anche nel giudizio contabile, in ragione del rinvio dinamico previsto dall’art. 7, comma 2, del c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile. Esso costituisce una modalità atipica di definizione della causa e presuppone, sotto il profilo sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti tali da determinare la totale eliminazione di ogni posizione o ragione di contrasto tra le parti processuali, con la conseguente carenza dell’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c., poiché un’eventuale pronuncia di merito non avrebbe alcuna utilità per le parti. Nel giudizio pensionistico la sopravvenuta attribuzione della prestazione richiesta, con il pagamento degli arretrati, integra il venir meno di ogni ragione di contrasto.
Il Fatto
La ricorrente, figlia maggiorenne del titolare di una pensione di vecchiaia, aveva presentato all’INPS domanda per il riconoscimento della pensione di reversibilità quale figlia superstite maggiorenne inabile, affermando di essere affetta da insufficienza mentale di livello grave sin dall’età neonatale e di essere stata a carico del genitore fino al decesso di questi. Di fronte al silenzio dell’Istituto aveva proposto ricorso al Comitato di vigilanza, senza esito, e quindi aveva adito la Corte dei conti per l’accertamento del proprio diritto, con decorrenza dall’1.12.2021, oltre interessi e spese.
Costituitasi in giudizio, l’INPS deduceva di aver messo in pagamento la prestazione nell’aprile 2025, con decorrenza dal mese successivo a quello del decesso del titolare della pensione diretta, corrispondendo anche i ratei arretrati, e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese per la condotta collaborativa tenuta. Anche la difesa della ricorrente aderiva, in udienza, alla richiesta di cessazione, insistendo però sulla condanna della controparte alle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudizio ha ad oggetto l’accertamento della spettanza della pensione di reversibilità dovuta per figlio superstite maggiorenne inabile. Il Giudice monocratico, preso atto della richiesta concorde delle parti e della documentazione versata in atti, ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
La Corte ha ricordato che l’istituto, pur in assenza di una disposizione espressa, opera anche nel giudizio contabile in virtù del rinvio dinamico dell’art. 7, comma 2, del c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile. Sul punto richiama la giurisprudenza contabile — Sez. giur. Campania n. 12/2021, Sez. giur. Veneto n. 159/2018, Sez. giur. Umbria n. 361/2001 — e quella di legittimità — Cass. civ. n. 1378/2012, SS.UU. n. 1048/2000 — che la qualifica come modalità atipica di definizione della causa.
Il fondamento sostanziale dell’istituto risiede nella sopravvenienza di fatti che eliminano integralmente ogni posizione o ragione di contrasto tra le parti e nel conseguente venir meno dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.: la pronuncia di merito, se emessa, sarebbe priva di utilità. Nel caso concreto l’Istituto previdenziale ha dimostrato di aver attribuito alla ricorrente la prestazione a decorrere dall’1.12.2021 e di aver versato gli arretrati spettanti, con conseguente cessazione di ogni ragione di contrasto, come peraltro riconosciuto dalla difesa della ricorrente in udienza.
Il Giudice ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio e, quanto alle spese, ha accolto la richiesta di compensazione avanzata dall’INPS in ragione della condotta collaborativa tenuta dall’Ente previdenziale, che aveva comunque dovuto effettuare accertamenti di natura medico-legale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.