Rescissione del giudicato: no alle nullità estranee alla vocatio in iudicium (Cass. pen. Sez. II n. 31297 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nullità della sentenza-documento derivante dalla mancata sottoscrizione del Presidente del collegio, non giustificata da un suo impedimento legittimo, non può essere dedotta con la rescissione del giudicato né con la richiesta di restituzione nel termine per impugnare. I rimedi previsti dagli artt. 175 e 629-bis cod. proc. pen. sono rivolti esclusivamente a verificare che il procedimento sia stato correttamente celebrato in assenza, sicché resta estranea ogni questione non attinente alla incolpevole mancata conoscenza del processo, che avrebbe dovuto essere proposta con gli ordinari mezzi di impugnazione. Il termine di trenta giorni per la richiesta di rescissione decorre dal momento in cui il condannato ha avuto contezza degli estremi del provvedimento, dell’autorità che lo ha emesso e della condanna inflitta, non del contenuto della sentenza né degli atti su cui essa si fonda.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze, con ordinanza del 10 marzo 2025, dichiarava inammissibili due istanze della difesa del condannato: la rescissione del giudicato rispetto alla condanna inflitta dal Tribunale di Lucca con sentenza del 6 febbraio 2024, divenuta irrevocabile, e la restituzione nel termine per proporre appello avverso la medesima sentenza. Il giudice riteneva entrambe tardive, perché il condannato aveva avuto conoscenza della condanna il 18 settembre 2024, con la notifica dell’ordine di carcerazione, mentre le istanze erano state proposte solo il 29 dicembre 2024.

Contro tale provvedimento il difensore ricorreva per cassazione deducendo quattro motivi: la sottoscrizione della sentenza da parte di un magistrato diverso dal Presidente del collegio; la decorrenza del termine dalla data di rilascio della copia di cancelleria; la mancata notificazione del decreto di citazione a giudizio d’appello, con illegittimità della dichiarazione di assenza; l’omessa informazione del difensore d’ufficio sull’esito del processo.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo introduce doglianze non consentite nel giudizio aperto in seguito alle istanze previste dagli artt. 175 e 629-bis cod. proc. pen. Il Collegio riafferma che la mancata sottoscrizione della sentenza d’appello da parte del Presidente, non giustificata espressamente da un impedimento legittimo, integra una nullità relativa che non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo.

Ove dedotta nel ricorso per cassazione, quella nullità comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice d’appello, nella fase successiva alla deliberazione, per una nuova redazione del documento: i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen., dalla comunicazione dell’avviso di deposito della nuova sentenza. Il Collegio richiama sul punto Sez. U n. 14978 del 20/12/2012.

Tale nullità, però, non può essere dedotta nel giudizio di rescissione né in quello aperto dalla richiesta di restituzione del termine. I due rimedi non consentono di proporre questioni non attinenti alla incolpevole mancata conoscenza del processo, che avrebbero dovuto essere veicolate con gli ordinari mezzi di impugnazione. Le nullità che non attengono alla vocatio in iudicium — e anche queste, qualora siano state devolute e disattese nel merito — restano estranee ai rimedi in esame, che mirano solo a verificare che il procedimento di cui si chiede la riapertura sia stato correttamente celebrato in assenza (Sez. II n. 27134 del 18/05/2023).

Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il termine di trenta giorni decorre dal momento in cui il condannato ha avuto contezza, non del contenuto della sentenza o degli atti processuali su cui essa si fonda, ma degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità che lo ha emesso e della condanna inflitta. Tale assetto non è mutato per effetto della novellazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen., che ha sostituito alla parola “procedimento” la parola “sentenza” (art. 37, comma 1, d.lgs. n. 150/2022). È quindi immune da censure la decisione che ha fatto decorrere il termine dalla notifica dell’ordine di esecuzione del provvedimento di unificazione delle pene, comprendente anche la sentenza oggetto dell’istanza (Sez. II n. 14510 del 08/01/2025). Le istanze sono pertanto tardive, e la rilevata tardività osta alla valutazione del terzo e del quarto motivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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