Confisca denaro e droga richiede nesso pertinenziale (Cass. pen. Sez. 4 n. 16559 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato non può essere sottoposto a confisca ai sensi dell’art. 240 cod. pen., difettando il necessario nesso pertinenziale con il reato contestato. La confisca del denaro è consentita solo se ricorrono i presupposti di cui all’art. 240-bis cod. pen., applicabile in forza del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, su richiesta delle parti, applicava all’imputato la pena concordata di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 6.000 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, disponendo altresì la confisca della somma di denaro in sequestro ai sensi dell’art. 240 cod. pen.
Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per avere il Tribunale disposto la confisca in assenza della prova della provenienza illecita del denaro e, quindi, del nesso di pertinenzialità con il reato.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione Penale ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in relazione al reato di illecita detenzione, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato può essere oggetto di ablazione solo al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 240-bis cod. pen., applicabile in forza del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990.
Non è, invece, consentita la confisca del denaro né ai sensi dell’art. 240 cod. pen., né ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990, atteso che tali disposizioni presuppongono un’attività di cessione della sostanza stupefacente, mentre nella mera detenzione non sussiste il rapporto di derivazione causale tra la somma e il reato per cui si procede.
La Corte ha precisato che il profitto del reato, ai sensi dell’art. 240 cod. pen., consiste nel vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 31617 del 2015. Nel caso della mera detenzione, il denaro, anche ove provenga da pregresse attività di spaccio, non costituirebbe profitto del reato contestato ma di altre condotte illecite non oggetto della declaratoria di responsabilità.
La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, affinché valuti la sussistenza dei presupposti per la confisca per sproporzione di cui al combinato disposto degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 e 240-bis cod. pen., dichiarando l’irrevocabilità delle rimanenti statuizioni. Il ricorso risulta così accolto limitatamente al capo concernente la confisca.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 240 c.p. – Confisca
- Art. 240-bis c.p. – Confisca in casi particolari
- Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice