Mandato di arresto europeo e insindacabilità delle scelte dello Stato emittente (Cass. pen. Sez. VI n. 31298 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di mandato di arresto europeo, l’art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall’art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non ammette avverso la sentenza resa dalla corte di appello sulla richiesta di consegna il ricorso per cassazione per vizi di motivazione. Il rifiuto facoltativo della consegna fondato sul locus commissi delicti esige che il luogo di commissione del reato risulti con certezza, non essendo sufficiente la mera ipotesi che il reato sia stato commesso in tutto o in parte nel territorio dello Stato. Le informazioni relative alla descrizione del fatto, di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 6 della legge n. 69 del 2005, sono funzionali alle verifiche degli artt. 7 e 8 della stessa legge, restando esclusa ogni valutazione sulla tenuta indiziaria dell’ipotesi di reato. Lo Stato di esecuzione non può sindacare le ragioni che hanno determinato l’emissione del mandato, essendo la valutazione della proporzionalità affidata a criteri quantitativi.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia disponeva la consegna del ricorrente alle autorità giudiziarie austriache ai fini del suo perseguimento per reati di truffa. Il difensore dell’interessato proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza, articolando motivi che investivano la qualificazione dei fatti, il principio di territorialità, l’abuso dello strumento del mandato di arresto europeo, la proporzionalità delle misure cautelari, la carenza descrittiva del mandato e la tutela della giurisdizione nazionale.

La difesa sosteneva che i fatti costituissero al più inadempimenti contrattuali e che le condotte si fossero svolte integralmente in Italia. La Corte di appello aveva rigettato la tesi difensiva, ritenendo il dato indimostrato e rilevando che non risultava pendente in Italia un procedimento penale per gli stessi fatti.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha ricordato che l’art. 22 della legge n. 69 del 2005 non ammette il ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello per vizi di motivazione, con la conseguenza che tutte le censure prospettate ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. sono inammissibili. Il richiamo è a Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260.

Nel merito del primo motivo, il Collegio ha osservato che la truffa rientra tra le fattispecie di consegna obbligatoria ex art. 8 della legge n. 69 del 2005, alla quale le autorità di emissione hanno fatto riferimento compilando l’apposita sezione del modulo del m.a.e. La tesi difensiva volta a contestare la qualificazione del fatto mira a introdurre una ricostruzione fattuale diversa da quella indicata nel mandato, che il ricorrente potrà far valere davanti alle autorità giudiziarie austriache.

Quanto al rifiuto facoltativo ex art. 18-bis, comma 1, lett. a) della legge n. 69 del 2005, la Corte ha confermato la correttezza della decisione della corte di appello. È principio pacifico che il rifiuto della consegna collegato al locus commissi delicti esige che tale luogo risulti con certezza, non essendo sufficiente la mera ipotesi che il reato sia stato commesso in tutto o in parte nel territorio dello Stato, secondo Sez. 6, n. 27825 del 30/06/2015, Rv. 264055. Anche a fronte di un reato commesso in parte in Italia, la corte di appello ha correttamente valorizzato l’assenza di un procedimento pendente in Italia per gli stessi fatti, in linea con Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, Rv. 273544.

Il Collegio ha poi escluso ogni abuso dello strumento: la mera tempistica del procedimento austriaco non consente di ritenere l’emissione del mandato lesiva dei diritti fondamentali, posto che anche l’art. 291 cod. proc. pen. prevede il previo interrogatorio nel procedimento applicativo delle misure cautelari. Quanto alla proporzionalità, il ricorrente confonde la disciplina delle misure cautelari ai fini di consegna con le caratteristiche del mandato, essendo principio pacifico che lo Stato di esecuzione non possa valutare le ragioni che hanno determinato l’emissione, come affermato da Sez. 6, n. 45525 del 20/12/2010, Rv. 248970.

Infine, il principio di specialità è stato evocato erroneamente, regolando esso le conseguenze della consegna sui procedimenti penali nello Stato di emissione e non in quello di esecuzione. Il rinvio della consegna ex art. 24 della legge n. 69 del 2005 implica una valutazione discrezionale, del cui mancato esercizio il consegnando non può dolersi se non l’ha espressamente sollecitato adducendo uno specifico interesse, secondo l’insegnamento di Sez. 6, n. 35181 del 28/09/2010, Mallucci, Rv. 248006 e, da ultimo, Sez. 6, n. 19696 del 23/05/2025, Takacs, Rv. 288100. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *