L’arricchimento indiretto non è azionabile ex art. 2041 c.c. contro un privato (Cass. civ. Sez. 3 n. 17589 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. — e il relativo indennizzo ex art. 2042 c.c. — non è proponibile quando la locupletazione del convenuto sia solo indiretta, ossia conseguenza di un duplice spostamento patrimoniale che vede beneficiari diretti dei pagamenti soggetti diversi dall’arricchito. In tal caso, la domanda è infondata per difetto del requisito dell’ingiustizia della causa, quand’anche l’arricchito non sia una pubblica amministrazione. Il terzo pignorato che abbia prestato acquiescenza a un’ordinanza di assegnazione erronea ex art. 553 c.p.c. non può agire in ripetizione d’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., perché gli esiti dell’esecuzione forzata sono irretrattabili; il suo rimedio è l’azione di surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, c.c., per essere subentrato nei diritti del creditore assegnatario avendo adempiuto un debito altrui non spontaneamente.
Il Fatto
La ricorrente, terza pignorata in un’espropriazione presso terzi promossa da un creditore di una società, aveva dichiarato ex art. 547 c.p.c. di essere debitrice non della società esecutata ma dei suoi soci in proprio, per canoni di locazione. Ciononostante, il giudice dell’esecuzione aveva emesso un’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., ordinandole di pagare alla creditrice procedente; la terza aveva ottemperato, versando oltre quattromila euro.
Successivamente, il locatore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per i medesimi canoni; l’opposizione era stata respinta con sentenza passata in giudicato, sicché la terza pignorata aveva dovuto pagare una seconda volta. Il giudice di pace aveva accolto la sua domanda ex art. 2041 c.c. contro la società debitrice esecutata, ma il Tribunale d’appello l’aveva rigettata, ravvisando un’ipotesi di arricchimento solo indiretto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esclude che il fatto generatore dello spostamento patrimoniale sia unico: il depauperamento della ricorrente deriva da un duplice pagamento, entrambi giustificati — il primo dall’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione, il secondo dalla statuizione passata in giudicato. Il beneficio per la società controricorrente è solo l’effetto del complesso intreccio di tre distinti rapporti, sicché si verte in tema di arricchimento indiretto.
Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 24772 del 2008, confermata dalle Sezioni Unite n. 33954 del 2023 e dalla più recente Cass. Sez. Un. n. 11513 del 2026, la Corte ribadisce che l’azione ex art. 2041 c.c. postula la mancanza di una giusta causa della locupletazione: essa non sussiste quando lo spostamento patrimoniale sia conseguenza di altro rapporto giuridico compiutamente regolato o, come nella specie, dell’efficacia di un titolo esecutivo non opposto. L’ordinanza di assegnazione, benché erronea, era divenuta irretrattabile per effetto dell’acquiescenza della terza pignorata, che avrebbe dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
La Corte esclude anche la percorribilità della ripetizione d’indebito ex artt. 2033 e 2036 c.c. verso i beneficiari diretti dei pagamenti: nei confronti del creditore procedente per l’irretrattabilità degli esiti esecutivi; nei confronti del locatore per l’avvenuta acquiescenza alla decisione passa in giudicato. Indica invece quale rimedio la surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, c.c.: l’adempimento non spontaneo di un debito altrui, imposto da un provvedimento giudiziario stabilizzato, comporta il subentro del solvens nei diritti del creditore, consentendogli di agire direttamente nei confronti della società debitrice. Il ricorso è rigettato e le spese compensate per la novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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