La doppia conforme preclude il vizio di motivazione sulla c.m.s. e sulla consulenza tecnica (Cass. civ. Sez. 1 n. 20572 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie in materia di contratti bancari, la sentenza d’appello che confermi la decisione di primo grado per le stesse questioni di fatto integra una cd. doppia conforme, con la conseguenza che l’impugnazione per cassazione è ammessa esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1, 2, 3 e 4, c.p.c., restando precluso il sindacato sul vizio di motivazione di cui al n. 5. Per superare tale preclusione, la parte ricorrente ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Il giudizio sulla necessità e utilità della consulenza tecnica d’ufficio costituisce espressione del potere discrezionale del giudice di merito, censurabile in cassazione, ove ammesso, non quando la consulenza sia richiesta in funzione meramente esplorativa o sia volta a supplire alla carenza probatoria della parte. In tema di usura, gli interessi moratori concorrono alla verifica della soglia legale secondo i criteri fissati dalle Sezioni unite, applicandosi in caso di superamento la sostituzione ex art. 1815, comma 2, c.c. della misura usuraria con quella dei corrispettivi lecitamente convenuti ai sensi dell’art. 1224, comma 1, c.c..
Il Fatto
La società, titolare dal 2004 di rapporti di conto corrente con linea di credito e di due contratti di mutuo, convenne in giudizio la banca, deducendo l’illegittima applicazione di interessi, anche anatocistici, spese e commissioni, nonché l’applicazione di tassi superiori alla soglia d’usura sia sui conti sia sui mutui, con interessi di mora usurari. Chiese l’accertamento dell’effettivo saldo capitale e la restituzione delle somme riscosse a titolo di interessi. Il Tribunale di Modena rigettò le domande; la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 23 agosto 2021, confermò la decisione, ritenendo la commissione di massimo scoperto legittima perché pattuita e non illegittima nella concreta applicazione, e accertando la non usurarietà dei tassi applicati. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati sull’omesso esame di fatti decisivi e sulla violazione di legge in materia di commissione di massimo scoperto e di usurarietà dei tassi. In relazione al primo motivo, ha dichiarato l’inammissibilità della censura, rilevando che la sentenza impugnata costituisce una cd. doppia conforme rispetto alla decisione di primo grado. Ha ricordato che, per i ricorsi introdotti dopo l’11 settembre 2012, il sindacato sulla motivazione della sentenza d’appello che confermi quella di prime cure per le stesse questioni di fatto è precluso, a meno che la parte non dimostri la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni, allegazione che nel caso non era stata neppure tentata.
La Corte ha poi affrontato il profilo della mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, ribadendo che tale scelta rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Ha precisato che, sebbene il giudice sia tenuto a motivare il rigetto dell’istanza di parte, la consulenza non può essere disposta in funzione meramente esplorativa o per supplire alla mancanza di prova dei fatti che la parte avrebbe dovuto allegare e dimostrare. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la non necessità dell’accertamento tecnico, evidenziando che la richiesta era volta a verificare la concreta applicazione della commissione di massimo scoperto in assenza di elementi specifici offerti dall’appellante e di indicazioni di poste illegittime.
Quanto al secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 644 c.p., dell’art. 1815 c.c. e dell’art. 2 della legge n. 108/1996, la Corte ne ha anch’esso dichiarato l’inammissibilità. Ha rilevato che la Corte di appello aveva correttamente applicato i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 19597 del 2020, richiamando la recente conferma delle Sez. 3 n. 16526 del 2024, in tema di computo degli interessi moratori ai fini della verifica della soglia d’usura. Ha quindi escluso che la sentenza impugnata fosse incorsa nella denunciata violazione, essendosi conformata al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
La Corte ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando la società ricorrente alle spese di lite e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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