Il pagamento tardivamente provato non aggira le preclusioni istruttorie (Cass. civ. Sez. 2 n. 16989 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilievo d’ufficio dell’avvenuto pagamento non esonera la parte dall’onere di fornirne la prova nel rispetto dei termini di preclusione istruttoria. La produzione di un documento in sede di sopralluogo del consulente tecnico d’ufficio, successiva alla scadenza del termine di cui all’art. 184 cod. proc. civ., è tardiva e non può essere valorizzata, poiché l’ausiliario non può sopperire all’inerzia delle parti acquisendo prove di fatti principali che esse hanno l’onere di dimostrare. È altresì inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si riconduca ai vizi tassativi di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. e che si risolva in una mera richiesta di rivalutazione in fatto delle risultanze processuali.
Il Fatto
Una committente aveva convenuto in giudizio l’architetto per ottenere la rideterminazione, secondo le tabelle millesimali, delle residue competenze tecniche spettanti al professionista per la direzione dei lavori di ricostruzione post-sisma dei propri immobili. Il professionista aveva spiegato domanda riconvenzionale per il pagamento del residuo dovuto. Il Tribunale aveva accolto la riconvenzionale, respingendo la domanda attorea.
La Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo inammissibile in appello la deduzione relativa a una fattura quietanzata, prodotta in copia solo in sede di sopralluogo del consulente tecnico, in quanto volta a introdurre tardivamente la difesa di avvenuto pagamento del credito. La committente ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del primo motivo per difetto di specificità, non avendo la ricorrente indicato l’atto con cui aveva fatto valere il pagamento, e per mancata confutazione della motivazione della sentenza impugnata, la quale non aveva omesso di esaminare la fattura ma ne aveva motivatamente escluso la rilevanza per tardività della deduzione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza di merito, ancorché sintetica, soddisfa i requisiti del cosiddetto minimum costituzionale, non essendo più sindacabile la motivazione insufficiente dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. La questione relativa a un precedente criterio di ripartizione dei costi è stata ritenuta nuova, non risultando trattata nella sentenza impugnata né riproposta nei motivi di appello.
I motivi terzo e quarto, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili in quanto non riconducibili ai vizi tassativi dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., mirando a sollecitare una diversa interpretazione degli atti e dell’originaria citazione, senza censurare la violazione dei canoni ermeneutici o vizi di motivazione.
Infine, la Corte ha chiarito che non rileva qualificare il pagamento come eccezione in senso stretto, in senso lato o mera difesa, poiché il suo rilievo presuppone che la prova sia stata tempestivamente fornita nel rispetto delle preclusioni istruttorie. La produzione tardiva della fattura, avvenuta solo in sede di sopralluogo del consulente, non poteva aggirare le preclusioni, non essendo compito dell’ausiliario sopperire all’inerzia delle parti. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e alla dichiarazione dei presupposti per il contributo unificato.
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Nota della Redazione
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